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Fisco

La proroga “silenziosa” della deroga valutativa sui titoli non immobilizzati

di Giacomo Monti

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gen 08, 2026
∙ A pagamento

Con la legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 65 e 66, legge n. 199 del 30 dicembre 2025), il legislatore ha introdotto una disposizione che, nella sostanza, proroga anche per gli esercizi 2025 e 2026 la disciplina derogatoria in materia di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

La norma consente di continuare a valutare i titoli “non immobilizzati” sulla base del valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio, fatta salva l’emersione di perdite di carattere durevole.

Si tratta di una deroga di rilievo rispetto ai criteri ordinari di valutazione, con evidenti riflessi sulla rappresentazione contabile e patrimoniale delle imprese interessate.

La facoltà è, tuttavia, subordinata al rispetto di un presidio patrimoniale ben noto: l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile di utili un importo pari alla differenza tra i valori contabili risultanti dall’applicazione della deroga e i corrispondenti valori di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora l’utile dell’esercizio sia insufficiente a coprire tale differenza, la riserva deve essere integrata mediante l’utilizzo di riserve di utili o di altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la copertura dovrà avvenire tramite utili degli esercizi successivi.

Sotto il profilo normativo, colpisce come la “nuova” disposizione sia, in realtà, perfettamente sovrapponibile a quella già prevista dall’articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. All’epoca, la deroga era stata espressamente giustificata dalla presenza di una “eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari”, tale da rendere potenzialmente distorsiva l’applicazione rigida del criterio del valore di mercato.

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