La proroga che si rovescia: per i soggetti ISA e i forfetari lo 0,80 per cento premia i ritardatari
di Simona Baseggio e Barbara Marini
La proroga dei versamenti per i soggetti Isa e i forfetari, ormai appuntamento fisso del calendario estivo al punto che i contribuenti non hanno più dovuto sollecitarla, offre quest’anno un esempio istruttivo: concepita come misura di favore, in una precisa finestra temporale finisce per gravare proprio su chi dovrebbe beneficiarne, con un onere superiore a quello riservato ai contribuenti che dalla proroga restano esclusi.
La questione è affiorata da un dubbio concreto: alcuni contribuenti si sono chiesti se, versando nell’ultima decade di luglio, tra il 21 e il 30, potessero applicare la maggiorazione ordinaria dello 0,40 per cento anziché lo 0,80 per cento previsto dal regime prorogato, dato che quella finestra coincide con il termine entro cui la generalità dei contribuenti può ancora fruire della maggiorazione ridotta. L’Agenzia delle Entrate ha escluso tale facoltà: i soggetti Isa che pagano dal 21 luglio al 20 agosto applicano lo 0,80 per cento, mentre lo 0,40 per cento non trova applicazione per espressa previsione normativa. È, del resto, quanto avevamo già sostenuto su queste pagine sin dal nostro primo commento alla proroga: il contribuente Isa (o forfettario), che ne possiede i requisiti, non può scegliere di non avvalersi della proroga. La norma non dispone che i soggetti interessati “possono effettuare” i versamenti entro il 20 luglio, ma che li “effettuano”, con formulazione prescrittiva; e la maggiorazione dello 0,80 per cento è prevista espressamente “in deroga” all’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435/2001, che regola l’ordinaria facoltà di versare nei trenta giorni successivi alla scadenza con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Per i soggetti prorogati, dunque, la regola generale sullo 0,40 per cento è disattivata.
Sul piano tecnico l’interpretazione è ineccepibile. È sul piano della ragionevolezza che il meccanismo mostra la propria stortura. Si consideri il contribuente che salda il dovuto il 25 luglio. Se è un soggetto Isa, applica lo 0,80 per cento; se non lo è, e versa nella medesima data avvalendosi del regime ordinario, applica lo 0,40 per cento. A parità di giorno, il contribuente teoricamente agevolato paga il doppio di quello che agevolato non è. La misura di favore, in questa porzione di calendario, produce un risultato opposto a quello dichiarato, trasformandosi in un piccolo tranello per chi non sfrutta per intero il differimento concesso.



