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Fisco

La pertinenza non salva la deducibilità se l’autorimessa resta fuori dal triennio

di Luciano Sorgato

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ott 03, 2025
∙ A pagamento
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Con l’ordinanza n. 23296 del 14 agosto 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema solo apparentemente marginale: il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, di un’autorimessa realizzata nel 2011, destinata a costituire pertinenza di un immobile utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale, costruito nel triennio 2007-2009.

La controversia trae origine da un accertamento con cui veniva contestata la deduzione delle quote di ammortamento dell’autorimessa da parte di un contribuente che ne rivendicava la natura di spesa incrementativa del fabbricato principale, rispetto al quale l’autorimessa si poneva in un vincolo di pertinenzialità funzionale. La Corte di giustizia tributaria della Basilicata, in secondo grado, aveva accolto tale impostazione, ritenendo irrilevante la data di realizzazione dell’autorimessa e valorizzandone il legame strumentale con il bene principale.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 54, comma 2, del TUIR (nel testo pro tempore vigente), nonché dell’articolo 1, commi 334 e 335 della legge 296/2006. In particolare, la difesa erariale ha sostenuto che il beneficio dell’ammortamento è limitato ai fabbricati acquistati o costruiti nel triennio 2007-2009, circostanza non ricorrente nel caso in esame, atteso che l’autorimessa è stata edificata nel 2011.

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