La nuova scissione mediante scorporo come strumento utile per creare la holding e la subholding
di Ennio Vial
Se la norma proposta nello schema di Dlgs trovasse conferma, la scissione mediante scorporo diventerebbe uno strumento interessante per creare la holding pura o la subholding.
Approfondiamo il primo caso. Si tratta dell’ipotesi in cui la società scissa assegna l’intero patrimonio ad una o più beneficiaria diventando holding pura. Non si tratta di una scissione totale in quanto la scissa sopravvive e sostituisce in bilancio l’azienda o i beni assegnati con la partecipazione nella newco.
L’operazione era stata sdoganata dalla massima n. 89/2024 dell’Osservatorio societario del Consiglio Notarile dei distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, dove era stato sostenuto che nella scissione con scorporo è possibile assegnare alla beneficiaria anche l’intero patrimonio della scissa, con la conseguenza che quest’ultima assumerà l’oggetto proprio della holding di partecipazione.
Purtroppo la lettera della norma non ammette ora l’operazione in quanto richiede che alla beneficiaria risulti assegnata solo una parte del patrimonio.
Fermo restando che non si coglie la ratio della norma, la questione potrebbe essere bypassata conservando in capo alla scissa una seppur esigua parte di patrimonio.
Tuttavia, la versione proposta nello schema di Dlgs correttivo del Dlgs 19/2023 risolve definitivamente la questione prevedendo che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso”.
L’operazione si propone ora più che mai come una valida alternativa al conferimento nel caso in cui si voglia creare una holding pura. Analogamente al conferimento di azienda, si beneficia della neutralità fiscale, tuttavia, rispetto al conferimento, non è richiesta la relazione di stima che, in caso di conferitaria società di capitali, è ordinariamente prevista.
Qualora il patrimonio scorporato non costituisca un’azienda, il conferimento non potrebbe beneficiare della neutralità fiscale.
La scissione mediante scorporo, inoltre, può essere valutata come alternativa al conferimento di partecipazioni nel caso in cui si voglia implementare la subholding.
Si supponga che la holding Alfa intenda creare la subholding Beta apportando le partecipazioni in Gamma e Delta. Si supponga, inoltre, che Delta sia una società immobiliare di gestione che non consentirebbe ad Alfa di beneficiare della esenzione in caso di cessione della partecipazione.
L’operazione potrebbe essere implementata attraverso un conferimento di partecipazioni ex articolo 175 co. 1 del Tuir; tuttavia il comma 2 prevede una disciplina antiabuso volta a contrastare l’annacquamento di una partecipazione non Pex in una partecipazione Pex.
Nel nostro esempio, se Delta immobiliare presenta un valore economico inferiore a quello di Gamma, società operativa, la holding Alfa potrebbe beneficiare della Pex in caso di futura cessione della partecipazione in Beta sub-holding.
Ecco, allora, che attraverso il conferimento il socio Alfa sarebbe riuscito ad annacquare una partecipazione non Pex in una partecipazione Pex.
La norma antiabuso prevede che in questi casi il conferimento dell’immobiliare non può beneficiarie del realizzo controllato ma rientra nella disciplina ordinaria. Trattandosi di una immobiliare di gestione, la plusvalenza rientra nella regola generale dell’articolo 86 del Tuir. Il realizzo controllato, pertanto, si rinviene solo nel conferimento della società operativa Gamma.
Quid iuris nel caso in cui la subholding venga creata attraverso una scissione mediante scorporo?
La norma antiabuso è assente in questo caso e l’operazione può avvenire in piena neutralità fiscale. Il primo risultato è quindi agevolmente raggiunto.
Si pone il problema di valutare se l’operazione possa essere contrastata con l’abuso del diritto. La risposta non può che essere negativa atteso che la scissione è un’operazione alternativa al conferimento che deve essere posta sullo stesso piano come scelta. Queste conclusioni sono state ribadite anche dall’atto di indirizzo MEF del 27 febbraio scorso.
Ci si può chiedere, infine, se Alfa sia titolata a conseguire i benefici Pex sulla cessione di Beta. Al riguardo, soccorre il comma 15 ter dell’articolo 173 del Tuir.
La lett. d) stabilisce differenti previsioni a seconda che lo scorporo abbia ad oggetto un’azienda, partecipazioni Pex o altro.
La prima casistica va assolutamente scartata. La seconda è più incerta, atteso che lo scorporo ha ad oggetto sia partecipazioni Pex che partecipazioni non Pex.
In caso di scorporo di partecipazioni Pex, senza considerare il requisito dell’holding period, la norma prevede che “le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo”.
La previsione dovrebbe considerarsi operativa solo in ipotesi di esclusivo scorporo di partecipazioni Pex. La nostra casistica dovrebbe essere la terza, relativa a “beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d)”.
In questo caso, le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti. Alfa dovrà quindi attendere un holding period di un anno.