Il dibattito sulla modifica del reato di violenza sessuale è tornato prepotentemente di attualità. Giovedì scorso la Presidente della Commissione Giustizia del Senato ha infatti presentato un emendamento al disegno di legge che era già stato approvato alla Camera nel novembre 2025, all’unanimità.
Il nuovo testo dell’articolo 609 bis del codice penale, che deve ancora essere oggetto di approvazione, risulterebbe il seguente: “Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali, ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.”
Rispetto al disegno di legge presentato lo scorso novembre, nel quale era centrale il concetto di consenso “libero e attuale” – in assenza del quale, appunto, si riteneva perfezionato il reato – nella nuova formulazione dell’articolo 609 bis c.p. scompaiono questi termini, mentre viene utilizzata la dicitura “atto sessuale contrario alla volontà della persona”.
Viene, inoltre, specificato che lo stupro si considera commesso contro la volontà della donna anche quando questa non è nelle condizioni di esprimere il dissenso che, quindi, in tali casi si deve presumere: questo può accadere, per esempio, quando la donna è congelata dalla paura (cosiddetto freezing) oppure quando l’atto sessuale viene commesso “a sorpresa”, come nel caso di repentini palpeggiamenti.
Rispetto al reato attualmente in vigore, viene proposta una diminuzione della pena per l’ipotesi “base” sopra descritta: da sei a quattro anni nel minimo, e da dodici a dieci anni nel massimo.



