La “nuova” liquidazione IVA in caso di omessa dichiarazione e il mancato coordinamento con le norme penali-tributarie
di Annalisa Cazzato
Abbiamo già avuto modo di evidenziare su questo quotidiano la rilevanza del neo-introdotto articolo 54-bis.1 del d.P.R. 633 del 1972 (nella versione prevista dall’originario testo del d.d.l. bilancio), titolato “liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, finalizzato a consentire all’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, la liquidazione dell’imposta (d’ora in avanti liquidazione coattiva), anche mediante procedure automatizzate, sulla base di una serie di dati e informazioni (fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici trasmessi e comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche) comunque già a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
In particolare, in sede di primo commento della novità, soffermandoci sull’esigenza di inquadramento della norma nell’ambito del procedimento, ci siamo domandati se, sul piano sistematico, la disposizione è riconducibile
al novero delle misure di contrasto all’evasione (in particolare, dell’evasione da riscossione, tenuto conto che la possibilità di liquidare coattivamente l’imposta dipende dal rispetto di tutti gli altri obblighi formali IVA) – come sembrerebbe desumersi dall’incipit del comma 111 della legge 199 del 2025, dalle modifiche introdotte contestualmente alla sanzione amministrativa prevista per l’omessa dichiarazione IVA, dalla previsione di regole di liquidazione coattiva “punitive” (come il non tener conto del credito derivante dalla precedente liquidazione, coerentemente – in verità - con ciò che accade nei casi di omessa dichiarazione IVA) e, infine, dalla salvaguardia espressa dell’ “ulteriore azione accertatrice” (clausola non contemplata nel precedente articolo 54-bis in tema di liquidazione vera e propria) o, piuttosto,



