La liturgia dell’udienza pubblica nel processo tributario: la parola deve essere data per prima all’Agenzia
di Vincenzo Fusco
Chiunque frequenti da qualche tempo le aule delle Corti di giustizia tributaria conosce bene la scena.
All’udienza pubblica, il giudice relatore espone brevemente la controversia: richiama le contestazioni dell’Ufficio, sintetizza i motivi di ricorso del contribuente e, nei casi più fortunati, mostra persino di avere letto non soltanto l’atto introduttivo, ma anche le memorie illustrative e di replica. Eventualità, quest’ultima, che merita sempre un moto di rispettosa gratitudine, se non altro perché non può dirsi statisticamente scontata.
E qui si consuma una liturgia ben nota.
Capita non di rado, infatti, che il Presidente lasci la parola al difensore avvertendolo – rectius, minacciandolo con cortese urbanità – che potrà intervenire ove intenda aggiungere qualcosa rispetto a quanto già scritto nel ricorso. Con ciò lasciando intendere che, in difetto di novità salvifiche, sarebbe preferibile tacere e riportarsi agli atti.
Scena questa che la dice lunga sull’idea del processo: il contraddittorio orale come ingombro, la discussione come parentesi superflua, il difensore come soggetto tollerato purché non disturbi troppo la marcia verso la decisione.
L’istruttoria processuale tributaria dovrebbe, invece, muoversi secondo una dinamica ben diversa. Non soltanto per elementari ragioni di rispetto del contraddittorio, costituzionalmente garantito, ma anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 7, co. 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992.
La norma, di cui tanto si è scritto, menziona due soggetti: l’Amministrazione, che deve provare “in giudizio” le violazioni contestate e il giudice, che deve fondare la decisione “sugli elementi di prova che emergono nel giudizio”.
Chiaramente, il potere di impulso rimane al contribuente, tenuto ad allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa; nei motivi di ricorso egli può e deve eccepire, ove ne ricorrano i presupposti, il difetto di motivazione dell’atto e, se del caso, l’omessa o insufficiente indicazione dei mezzi di prova, ex articolo 7, co. 1, L. n. 212/2000.
Ma una volta introdotto il giudizio entra in scena l’Amministrazione. La quale, costituendosi con le proprie controdeduzioni, deve ostendere e illustrare la prova, sì da poter sostenere la pretesa davanti al giudice.
Qui sorge una domanda volutamente provocatoria: perché allora, in udienza pubblica, la parola viene data prima al contribuente e non all’Amministrazione?
La prassi di far intervenire immediatamente il contribuente sembra ancora riflettere un approccio culturale, diffuso all’epoca delle Commissioni Tributarie, per cui costui parte da una posizione di sospetto, quasi che il suo compito naturale sia dimostrare di non essere colpevole. Una sorta di presunzione antropologica di evasione, serpeggiante ma talvolta vivissima nelle pieghe dell’udienza: prima parli il contribuente, si difenda, spieghi, chiarisca; poi, eventualmente, l’Ufficio replicherà con l’atteggiamento sereno di chi incarna la verità fiscale.
Peccato che l’articolo 7, comma 5-bis, conduca in tutt’altra direzione; la norma colloca la prova nel giudizio e ivi deve emergere, deve essere vagliata, discussa, contestata, confrontata con le difese del contribuente e sottoposta al vaglio del giudice. La pretesa tributaria viene confermata solo se viene provata.
Certo, la disposizione non elimina le presunzioni legali, né sovverte automaticamente i regimi probatori speciali previsti dalla normativa tributaria sostanziale; in tali ipotesi resta fermo l’onere del contribuente di fornire la prova contraria. Ma questo limite non autorizza a svuotare la norma della sua portata sistematica. Una cosa è riconoscere la persistente operatività delle presunzioni legali; altro è legittimare, con mesta disinvoltura, lo schema per cui il contribuente deve affannarsi a negare una responsabilità già presupposta.
Ma allora, se il processo è il luogo in cui la prova deve essere offerta e valutata, la trattazione pubblica dell’udienza dovrebbe riflettere questa dialettica. A mio avviso dovrebbe prima parlare chi sostiene la pretesa, cioè l’Amministrazione, tenuta a spiegare quali siano le violazioni contestate, quali prove le sorreggano, dove siano rinvenibili e perché siano ritenute attendibili. Solo dopo dovrebbe intervenire il contribuente, non per difendersi da un sospetto, ma per misurarsi con una prova effettivamente ostesa nel corso del giudizio.
Seguendo questa logica – ritengo – l’udienza pubblica non dovrebbe più essere considerata come il momento in cui il contribuente viene invitato a dire qualcosa in più rispetto al ricorso, con il rischio di apparire inutilmente prolisso; dovrebbe essere, piuttosto, la fase in cui l’Amministrazione viene chiamata per prima ad argomentare sulle prove addotte e, quindi, a sostenere la fondatezza della pretesa.


