La leggerezza del gettito e il peso della complessità: quando la norma nasce già da correggere
di Giacomo Monti
Accade oramai spesso che misure concepite come importanti forme di supporto per le imprese necessitino, a distanza di poco tempo, di correzioni oppure di rinvii o di sospensioni.
Il problema non risiede tanto nell’errore in sé, fisiologico in qualunque processo di cambiamento, quanto nella sua ricorrenza. Norme che nascono con stime di gettito presto disattese, talvolta persino marginali per i saldi di finanza pubblica, finiscono per generare distorsioni concorrenziali del mercato tali da ridurre significativamente l’impatto reale dell’agevolazione fiscale di turno o, peggio ancora, da arrecare un danno agli operatori economici nazionali.
Il legislatore sembra dimenticare che ogni nuova disposizione fiscale non vive nel vuoto, ma si innesta in un contesto economico complesso.
Emblematico, in tal senso, è il recente caso del cosiddetto “iperammortamento”, reintrodotto dalla legge di bilancio 2026.
L’agevolazione mira a sostenere gli investimenti produttivi e la transizione tecnologica delle imprese. Tuttavia, tra i requisiti di accesso, la norma (articolo 1, comma 427, legge 199/2025) richiede che il bene agevolato sia stato prodotto in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Un criterio che - analizzato congiuntamente al contenuto della bozza di decreto ministeriale a cui la norma demanda l’attuazione dell’agevolazione - mostra già evidenti fragilità applicative, imponendo alle imprese complicate verifiche documentali sull’origine dei beni, che possono disincentivare o ritardare la realizzazione dell’investimento.



