La legge di Bilancio 2026 interviene sulla base imponibile Iva delle operazioni permutative
di Francesco D’Alfonso
In materia di imposta sul valore aggiunto, uno dei settori più vulnerabili in termini di rischio di contestazione è certamente quello della determinazione del valore imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Tale problematica si pone in maniera ancora più rilevante in relazione alle c.d. “operazioni permutative”.
La permuta costituisce un contratto unico che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti e cioè lo scambio di cosa con cosa ovvero di diritto con diritto.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la permuta va considerata non come un’unica operazione, ma come più operazioni che devono valutarsi autonomamente ai fini della tassazione e per le quali il corrispettivo non è rappresentato dal denaro ma da un’altra cessione di beni o prestazione di servizi.
Pertanto, laddove sussista un nesso diretto tra una cessione di beni e una prestazione di servizi e il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile e lo stesso vale, inoltre, quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi o una cessione di beni con un’altra cessione di beni.



