La legge 18/2015 e la responsabilità civile dei magistrati: prevista ma non attribuita
di Giorgia Dumitrascu
La legge n. 18/2015 è stata presentata, al tempo, come la riforma che rende effettiva la responsabilità civile dei magistrati. In realtà, l’effettività che introduce riguarda il risarcimento del danno, non l’attribuzione dell’errore. La riforma non costruisce un modello ordinario di imputazione personale dell’errore giudiziario. Costruisce, piuttosto, un assetto in cui la responsabilità è prevista, ma non attribuita come regola, e in cui l’errore viene assorbito a livello istituzionale.
Il cittadino ottiene così una risposta economica, mentre la decisione su chi risponde dell’errore resta spostata sul piano istituzionale. L’errore giudiziario è risarcibile, ma non immediatamente imputabile.
Il paradosso non sta nell’assenza di responsabilità, ma nella sua organizzazione: l’azione è resa più accessibile, ma la personalizzazione dell’errore resta confinata a ipotesi selettive e a un momento successivo rispetto al risarcimento.
La responsabilità nasce indiretta: lo Stato come parafulmine dell’errore
La riforma del 2015 non modifica il punto di innesto della responsabilità civile. La responsabilità nasce e resta indiretta: l’azione è contro lo Stato, non contro il magistrato. Il danneggiato ottiene il risarcimento attraverso l’amministrazione; l’eventuale responsabilità personale del giudice è relegata a un secondo tempo, interno al sistema, attraverso la rivalsa.
Questo assetto non è un residuo della legge Vassalli, è il perno che la legge n. 18/2015 conserva consapevolmente. Anche laddove amplia le ipotesi di colpa grave e rimuove il filtro di ammissibilità, la riforma non apre mai un canale diretto tra errore giudiziario e responsabilità civile individuale.
“L’imputazione personale resta eventuale, selettiva, subordinata a un passaggio successivo che non riguarda più il cittadino, ma il rapporto tra Stato e magistrato”.



