Dal 30 aprile la dichiarazione precompilata sarà disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate di milioni di contribuenti. Gli studi professionali entreranno così nella fase più intensa della stagione dichiarativa; e, tra le voci che alimentano quotidianamente le verifiche da svolgere sui documenti dei clienti, le spese sanitarie saranno, come sempre, quelle più significative: si tratta della categoria di oneri detraibili più diffusa, quella in cui i dati precaricati sono più numerosi e, di conseguenza, anche quella più esposta al rischio di anomalie.
Come ben sappiamo, la detrazione del 19 per cento dipende dal corretto funzionamento di una catena documentale che coinvolge due soggetti con responsabilità distinte ma interdipendenti: l’operatore, che emette il documento di spesa e trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria, e il contribuente, che utilizza quelle informazioni per esercitare la detrazione.
Di seguito proveremo ad analizzare le situazioni più comuni, sia lato documento di spesa che dalla modalità di attestazione del pagamento, in modo da identificare dove la catena si può rompere.
Farmaci e scontrino parlante
L’acquisto di farmaci è la situazione documentale più frequente e quella apparentemente più semplice, ma presenta alcune specificità che, ancora oggi, possono generare errori.
Perché la spesa sia detraibile, infatti, lo scontrino deve contenere:
· il codice fiscale del destinatario;
· la natura del prodotto, indicata con la dicitura “farmaco”, “medicinale”, le sigle OTC, SOP, o il codice di trasmissione FC rilevante per il Sistema TS;
· la qualità, espressa tramite il codice AIC in luogo della denominazione commerciale, nel rispetto delle indicazioni del Garante della privacy.
Nel caso del ticket, invece, è sufficiente la dicitura stessa, che attesta contestualmente natura e qualità del farmaco dispensato.
Dal punto di vista del pagamento, l’acquisto di farmaci è una delle eccezioni all’obbligo di pagamento tracciabile introdotto nel 2020: il pagamento in contanti non pregiudica la detrazione. Il contribuente, inoltre, non è tenuto a conservare la fotocopia della ricetta medica per i farmaci acquistati in regime SSN.
Il rischio documentale, in questo caso, è principalmente lato erogatore: uno scontrino che non rileva il codice fiscale del cliente, o che utilizza codifiche non riconosciute dal sistema, non consente la detrazione e non può essere integrato a posteriori con documentazione aggiuntiva.
Prestazioni sanitarie
Le prestazioni rese da medici, specialisti, fisioterapisti, psicologi, logopedisti e, più in generale, da tutti i professionisti sanitari, richiedono un documento che deve contenere la figura professionale che ha reso la prestazione, la descrizione della prestazione sanitaria erogata e il codice fiscale del paziente (determinante non solo per la validità del documento ai fini della detrazione, ma anche per l’attribuzione della spesa nel precompilato).



