La “franchigia” sui redditi da cripto-attività “sopravvive” (talvolta) anche nell’anno 2025
di Maurizio Nadalutti
Nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative al periodo d’imposta 2025 si legge che i proventi realizzati nel corso di tale annualità (2025) derivanti da cessioni di cripto-attività poste in essere al 31 dicembre 2024, concorrono alla formazione del reddito complessivo per importi che eccedono la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta.
In sostanza, viene specificato che, in relazione alle cessioni di cripto-attività avvenute entro il 31 dicembre 2024 che hanno comportato la realizzazione di proventi imponibili nel 2025, si deve tenere conto della soglia di 2.000 euro, nonostante quest’ultima sia stata eliminata a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Queste indicazioni riportate dalle istruzioni ministeriali hanno destato più di qualche perplessità tra gli operatori del settore.
Per cercare di dare una chiave di lettura al significato di quanto si legge nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, occorre innanzitutto ricordare che l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevedeva che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività “non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.



