La fotocopia dell’avviso di ricevimento disconosciuta non è atto pubblico: niente querela di falso
di Roberto Zappalà
Con l’ordinanza n. 12443 del 4 maggio scorso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta un tema di rilevante ricaduta pratica nel contenzioso da riscossione, che riguarda l’efficacia probatoria della fotocopia dell’avviso di ricevimento prodotta in giudizio e disconosciuta dal contribuente.
La questione, all’apparenza meramente tecnica, incide in realtà sull’onere della prova della notifica delle cartelle presupposte e, quindi, sulla tenuta stessa della pretesa erariale.
Conviene partire dai fatti: una contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, emesse ai fini Irpef, Irap e Iva.
ADER depositava in giudizio non gli originali, ma le sole fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui le cartelle sarebbero state notificate.
La contribuente disconosceva, ex articoli 214 e 215 c.p.c. le sottoscrizioni apposte su quelle copie.
La CTR del Veneto, tuttavia, rigettava l’appello sul presupposto che l’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico ex articoli 2700 c.c. sicché per contestarne la sottoscrizione occorreva la querela di falso, restando irrilevante il mero disconoscimento.
La questione devoluta alla Corte è precisa: quando la parte produce la sola fotocopia dell’avviso di ricevimento e la controparte la disconosce, è ancora necessaria la querela di falso, oppure è sufficiente il disconoscimento ex articoli 214 e 215 c.p.c.?
Il quadro normativo ruota attorno a tre disposizioni.
L’articolo 2700 c.c. attribuisce all’atto pubblico efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza.
L’articolo 2719 c.c. stabilisce che le copie fotografiche hanno la stessa efficacia delle autentiche solo se la conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Gli articoli 214 e 215 c.p.c., applicabili al processo tributario in forza del rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, disciplinano il disconoscimento della scrittura e i suoi effetti.
Su queste basi la Corte ricostruisce la disciplina distinguendo il valore dell’originale da quello della copia.
È pacifico che l’avviso di ricevimento sia atto pubblico e che, ove prodotto in originale, la contestazione della firma del destinatario imponga la querela di falso.
In tal caso, il contribuente che neghi di aver ricevuto l’atto deve proporre querela di falso contro l’attestazione del pubblico ufficiale circa l’avvenuta consegna.
Tali principi valgono soltanto quando sia depositato l’originale, se invece la parte si limita a produrre la fotocopia, opera l’articoli 2719 c.c., cioè la copia acquista l’efficacia dell’autentica solo in difetto di disconoscimento.
Disconosciuta ritualmente e tempestivamente, la copia perde quell’efficacia, non assurge al rango di atto pubblico e, dunque, non rende necessaria la querela di falso.
Di qui l’enunciazione del principio di diritto: «la fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex articoli 214 e 215 c.p.c. non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex articoli 2700 c.c. per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta».
La Corte segnala anche l’errore in cui era incorso il giudice di appello, che aveva richiamato un precedente (Cass. n. 30318/2019) riferito a una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella della fotocopia non disconosciuta.



