La fine dell'era del "fiume d'inchiostro": la Cassazione sanziona la prolissità e il caos grafico
di Lorenzo Romano
Il recente deposito dell’ordinanza n. 802/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione segna un punto di non ritorno per la tecnica redazionale degli atti (specie nel giudizio di legittimità). Per molti professionisti, abituati a considerare la completezza espositiva come un baluardo della difesa, questa pronuncia funge da severo monito: la quantità non solo non garantisce la qualità, ma può trasformarsi in un boomerang economico e processuale di proporzioni devastanti.
Nell’ordinanza 802/2026, la Suprema Corte si è trovata a gestire un ricorso che definire ipertrofico sarebbe un eufemismo: circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri, in totale spregio dei limiti dimensionali fissati dal D.M. 110/2023. La Corte ha rilevato come il format dell’atto non rispettasse il precetto dell’articolo 46 disp. att. c.p.c. e violasse apertamente i limiti di trenta pagine previsti per l’esposizione introduttiva, senza che il difensore avesse fornito alcuna spiegazione sulle ragioni di tale deroga.
L’esito è stato una condanna esemplare: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha liquidato le spese ai valori massimi dei parametri, giustificando tale decisione con l’inutilità e la prolissità delle difese, considerate in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare (si veda il precedente intervento intitolato “Il ricorso non deve essere confuso e oscuro” ), la chiarezza e la sinteticità non sono meri orpelli stilistici, ma requisiti di validità dell’atto. Quell’analisi, che prendeva le mosse dalla Cassazione n. 12111/2025, evidenziava come un ricorso “incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma” impedisca alla Corte di adempiere al proprio compito nomofilattico, portando all’inammissibilità. In quel caso, l’insuperabile oscurità dei fatti di causa e la mancanza di una ragionata censura avevano trascinato il ricorrente in una condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c.
Il quadro si arricchisce di un ulteriore tassello con la sentenza n. 28195/2025, che ha sanzionato quello che potremmo definire un “caos grafico”. Qui, il problema non era solo la lunghezza, ma l’uso massivo di grassetti, corsivi e sottolineature in un testo privo di sottoparagrafi o ordine logico. La Corte ha descritto l’atto come un “intreccio inestricabile” e un “labirinto” in cui il giudice non è tenuto a impegnarsi in una “caccia al tesoro” per individuare il senso delle censure. Anche in questo caso, la conseguenza inevitabile è stata l’inammissibilità per difetto di intellegibilità dei motivi.
Queste pronunce non sono decisioni isolate, ma la coerente applicazione del nuovo assetto normativo scaturito dalla Riforma Cartabia. L’articolo 121 c.p.c. oggi impone espressamente che tutti gli atti del processo siano redatti in modo “chiaro e sintetico”. Tale principio è stato ulteriormente declinato dal D.M. 110/2023, che stabilisce per il ricorso per Cassazione un limite di 80.000 caratteri (circa 40 pagine).
È bene chiarire, come evidenziato anche in dottrina, che il superamento dei limiti dimensionali non comporta un’inammissibilità automatica, a meno che la prolissità non sfoci nell’oscurità delle censure. Tuttavia, l’ordinanza 802/2026 dimostra che la sanzione economica è dietro l’angolo: il giudice può valorizzare l’aggravio del carico processuale applicando i parametri massimi di liquidazione delle spese legali.
In difensori sono quindi chiamati a un radicale cambio di paradigma. Il ricorso (specie quello per Cassazione) deve essere concepito come un atto di “chirurgia giuridica”: essenziale, armonico e preciso.
I punti chiave per una redazione efficace e sicura sono certamente:
il rispetto dei limiti dimensionali: attenersi ai parametri del D.M. 110/2023 e, qualora fosse necessario derogarvi per la complessità della causa, fornire una motivazione puntuale;
la pulizia grafica: evitare l’abuso di evidenziatori testuali (grassetti, corsivi) che affaticano la lettura e frammentano il senso del discorso;
l’ordine logico: strutturare l’atto con paragrafi e sottoparagrafi chiari, evitando ripetizioni ridondanti o l’inserimento di fatti irrilevanti;
la chiarezza espositiva: ricordare che l’autosufficienza del ricorso non si ottiene trascrivendo l’intero fascicolo, ma sintetizzando i fatti salienti necessari alla comprensione della doglianza.
In definitiva, la chiarezza non è solo un dovere verso la Corte, ma la miglior strategia per la tutela del cliente: un atto che si fa leggere con facilità è un atto che ha maggiori probabilità di essere accolto. Al contrario, l’arroccamento dietro labirinti testuali espone la parte a sanzioni pecuniarie importanti. La sinteticità, dunque, non è sottrazione di difesa, ma elevazione del ragionamento giuridico.


