La diligenza del commercialista tra incarico, documenti e poteri del CTU: la realtà è più sfumata
di Lorenzo Romano
C’è un equivoco che attraversa la cronaca sulla responsabilità professionale del commercialista, e l’ordinanza n. 21061, depositata il 21 giugno scorso, ne è il banco di prova ideale. Si tende a leggere ogni pronuncia della Cassazione in materia di responsabilità del professionista come l’affermazione di un dovere sempre più pervasivo di “vigilare” sul cliente. La realtà è più sfumata, e proprio in questa sfumatura si gioca la portata pratica della decisione, anche perché, conviene anticiparlo, nessun principio di diritto è stato qui enunciato.
La vicenda è nota nella sua struttura. Un notaio si avvale per anni della consulenza fiscale continuativa di un commercialista per la redazione della dichiarazione dei redditi. Dal 2004 utilizza (il notaio) in maniera autonoma (seppure suggerito dal commercialista) un sistema di fatturazione interno, indicando però nelle fatture emesse talune spese come anticipate “in nome e per conto” e quindi escluse (non esenti, come da talune parti riportato…) da imposizione ex articolo 15 Dpr 633/1972. La Guardia di Finanza riqualifica quelle spese come imponibili IVA, con incidenza sulla base imponibile e sul reddito; seguono avviso di accertamento, ravvedimento per oltre 56.000 euro e l’azione risarcitoria del notaio contro il professionista, rigettata in primo e secondo grado.
È utile collocare la pronuncia nel contesto del noto orientamento che la Sezione Tributaria ha inaugurato la scorsa primavera in tema di responsabilità amministrativa del commercialista (e da noi qui su Blast a più riprese commentato). Le recenti ordinanze sul perimetro dell’articolo 9 DLgs 472/1997 (e sul confine, oltre il quale il consulente che opera uti dominus risponde direttamente) muovono dalla stessa nozione di diligenza qualificata ex articolo 1176, comma 2 c.c. che qui viene in rilievo sul versante civilistico-contrattuale. L’accostamento, che resta una chiave di lettura e non un nesso tracciato dalla Corte, è però istruttivo: in entrambi i casi il discrimine non è la qualifica del cliente, né l’etichetta dell’incarico, ma la concreta sfera di competenza tecnica entro cui il professionista è chiamato ad agire.
E qui si tocca il primo nodo che la decisione riporta al centro: il mandato professionale. La responsabilità del consulente non si misura in astratto, ma sul contenuto dell’incarico effettivamente conferito. Nel caso di specie è pacifico in atti che il notaio si fosse avvalso del sistema “Notartel” su suggerimento dello stesso commercialista, che da anni lo assisteva nella redazione della dichiarazione in virtù di un mandato di consulenza e assistenza fiscale continuativa. Definire l’oggetto e i limiti di quel mandato (cosa il professionista doveva fare, e cosa esorbitava dall’incarico) è il presupposto logico di ogni giudizio sulla diligenza. La Corte territoriale, muovendosi “del tutto astrattamente“, ha invece eluso questa verifica.
Il vizio della sentenza d’appello, infatti, non sta nell’aver negato un obbligo inesistente. La Cassazione è netta: la diligenza ex articolo 1176, comma 2 c.c. non si estende fino al punto di imporre un generale obbligo di controllo e verifica, preventiva e successiva, dell’operato del cliente e della documentazione fornita. Il vizio della sentenza della Corte di Appello sta nell’avere fondato l’esonero del professionista su una CTU “pregiudicata”. Ed è il secondo nodo, il più delicato sul piano probatorio.



