La decadenza dalla rateizzazione “per ritardo”, tra diritto e (presunti) miraggi algoritmici
di Marco Cramarossa
L’articolo 19 del Dpr 602/1973 regola la dilazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare, il comma 1, nelle sue varie articolazioni, disegna l’accesso al beneficio in presenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e ne fissa l’architettura pratica, funzionale all’entità delle somme iscritte a ruolo (di importo minore o maggiore a 120 mila euro), passando dai requisiti e dai margini di manovra rispetto al numero di rate concedibili. Un dato, quest’ultimo, variamente modificato nel tempo e che per le richieste di rateizzazioni per debiti inferiori a 120 mila euro presentate nel biennio 2025-2026 si attesta sul numero di 84 rate mensili.
Il successivo comma 3 prevede poi espressamente che “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione”. Il comma 3 scandisce, quindi, qual è l’ipotesi rispetto alla quale il castello della rateizzazione può crollare, prevedendo la decadenza automatica solo se, nel corso del periodo di rateazione, risultano omesse otto rate ancorché non consecutive. Fine. La norma, da un lato, non prevede l’adozione di un provvedimento espresso dell’AdER e, dall’altro, non (ri)conosce un “ritardo tipizzato” che metta i piedi del contribuente fuori dal (diverso) terreno dell’omissione. Il legislatore, anche quello della riforma, sul tema “paghi tardi ma paghi”, ha lasciato il foglio in bianco. In dottrina è stato evidenziato efficacemente che, sebbene la previsione dell’adozione di un provvedimento di decadenza “avrebbe generato un appesantimento operativo per l’agente della riscossione, cionondimeno sotto il profilo della tutela del debitore la sua introduzione sarebbe stata senz’altro auspicabile. Si pensi ad esempio all’ipotesi della effettuazione di pagamenti tardivi per talune rate oppure all’omissione del versamento di 7 rate e al pagamento tardivo di una rata” (cfr. L. Lovecchio). Infatti, rispetto alle ipotesi tratteggiate, continua a risultare dubbio se possa ritenersi davvero integrata la causa di decadenza dal piano di rientro oppure no, così come è evidente che un provvedimento espresso avrebbe l’indubbio vantaggio di potere essere contestato immediatamente dal debitore.
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