La decadenza dal CPB e la coerenza: storia di un amore mai consumato
di Marco Cramarossa e Andrea Gaeta
Se il CPB doveva essere l’ancora di salvezza per il contribuente affidabile, qualcuno ha dimenticato di scrivere il manuale di istruzioni, atteso che il Dlgs. n. 13/2024 ci regala, ancora una volta, un percorso normativo a ostacoli in cui la coerenza è un optional e la logica un lusso.
Proviamo a spiegare nel merito la critica appena mossa. Ebbene, l’articolo 11, comma 1, lett. b) del citato decreto esclude l’accesso al CPB in presenza di condanna irrevocabile (o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) per uno dei reati (tra gli altri) del Dlgs. n. 74/2000 commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti al biennio concordato: vale a dire, assumendo il concordato 2024-2025, nelle annualità 2021, 2022 e 2023. Fin qui tutto chiaro: se sei stato condannato, non puoi sederti al tavolo del concordato. Quanto al tema legato all’assenza di condanne, la Circolare n. 18/E/2024 (par. 2.1.2., richiamato anche dalla Faq n. 1 del 25/10/2024) ha poi chiarito che appare corretto ritenere che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata irrogata una pena che superi i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.
In tema di decadenza dal CPB interviene, da un lato, l’articolo 22, comma 1, lett. d), che richiama l’articolo 11, motivo per cui il concordato cessa i propri effetti per l’intero biennio ove in costanza dello stesso il contribuente dovesse essere condannato per uno dei reati contemplati nel ridetto articolo commessi nel triennio precedente. Dall’altro lato, sopraggiunge il successivo comma 2, lett. a), che (con l’intento di perimetrare le fattispecie di “non lieve entità”) aggiunge un ulteriore tassello, atteso che si decade dal concordato allorquando vengano constatate violazioni che integrano i reati del Dlgs. n. 74/2000, ma solo ove riferiti ai periodi di imposta oggetto della proposta di concordato. Pertanto, in quest’ultimo caso, se la violazione dovesse riguardare il 2023, il contribuente non decade dal CPB 2024-2025. Quanto appena detto stante la letteralità della norma (i.e. comma 2, lett. a), perché la stessa, pur richiamando il comma 1 lett. a), esclude in maniera tranchant l’annualità d’imposta precedente al biennio concordato.
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