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Fisco

La Corte Edu condanna l’Italia anche per gli accessi nelle abitazioni a uso promiscuo

di Alberto Calzolari

mar 05, 2026
∙ A pagamento

Prosegue imperterrita l’opera di demolizione delle procedure istruttorie disciplinate dall’ordinamento tributario italiano, peraltro grazie all’incessante attività di sollecitazione della Corte EDU da parte dello Studio di Cristiano Stasi, in Foggia. Dopo aver dichiarato l’illegittimità di accessi e ispezioni presso la sede commerciale di persone fisiche e giuridiche (sentenza Italgomme del 6 febbraio 2025 e sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025) e l’illegittimità delle indagini bancarie (sentenza Ferrieri et Bonassisa dell’8 gennaio 2026), in data odierna la Corte EDU ha riscontrato l’illegittimità dell’accesso, e della conseguente ispezione, presso l’abitazione a uso promiscuo del contribuente, con conseguente violazione dell’articolo 8 della CEDU (che tutela il diritto alla riservatezza della vita privata e familiare).

In Corte EDU 5 marzo 2026, Causa Edilsud 2014 Srls et Ferreri v. Italia, i giudici di Strasburgo hanno esaminato i ricorsi della società commerciale e del suo legale rappresentante, che lamentavano la violazione del citato articolo 8 a causa dell’accesso avvenuto presso la sede legale della Edilsud 2014, coincidente con l’abitazione del Sig. Ferreri, suo legale rappresentante nonché unico socio.

Anche questa è una sentenza importantissima. Invero non potevano sussistere dubbi sul fatto che le conclusioni raggiunte nelle citate precedenti “cause italiane” fossero estensibili alla fattispecie dell’accesso presso l’abitazione a uso promiscuo (cfr. A. Calzolari “Effetto domino della sentenza Italgomme: la CGT Liguria dubita degli accessi anche nelle abitazioni ad uso promiscuo”, su BLAST del 19 giugno 2025). Tuttavia, alla luce delle resistenze da parte della difesa erariale e dei giudici di merito, circa l’estensibilità, alle abitazioni ad uso promiscuo, delle conclusioni raggiunte dalla Corte EDU sull’illegittimità degli accessi presso le sedi commerciali del contribuente, si tratta di un chiarimento necessario. Purtroppo, le Autorità tributarie ed i giudici appaiono ancora impreparati rispetto alle novità strutturali imposte all’ordinamento nazionale dalla Corte di Strasburgo.

La motivazione della sentenza in esame è invero succinta, effettuando ampi rimandi alla sentenza Italgomme, confermando ciò che un pensiero logico doveva suggerire: i motivi di incompatibilità della normativa italiana (essenzialmente, in questo caso, l’articolo 52 del DPR n. 633/1972) evidenziati dai giudici di Strasburgo nella Causa Italgomme sono immediatamente estensibili alla fattispecie dell’abitazione ad uso promiscuo. La Corte EDU ha evidenziato che l’unico elemento di differenziazione tra le due fattispecie è l’intervento del Pubblico Ministero nella fase del rilascio dell’autorizzazione all’accesso, su richiesta dell’Autorità tributaria (in questo caso, la Guardia di Finanza). Tuttavia, poiché la norma (assecondata dalla prassi e dalla giurisprudenza, anche di legittimità) non richiede alcuna motivazione per l’autorizzazione, l’atto del PM si rivela un passaggio del tutto formale, un “mero adempimento procedurale”, privo di effetti sostanziali rispetto alle garanzie che l’articolo 8 CEDU assicura anche ai contribuenti. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che l’ordinamento italiano, anche in tema di accessi ed ispezioni presso le abitazioni ad uso promiscuo, vìola l’articolo 8, poiché:

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