Negli atti di trust relativi a trust non commerciali si legge spesso che il trustee deve tenere una adeguata contabilità delle vicende del trust.
Invero, non si tratta di una classica contabilità in partita doppia ma di un resoconto (numeri alla mano) delle attività che il trustee svolge. Le finalità di queste rendicontazioni sono molteplici.
Innanzitutto, le stesse sono finalizzate ad assistere il trustee nei propri adempimenti.
Egli, ad esempio, potrà essere titolato ad assegnare i frutti del trust in modo diverso o più liberale rispetto al fondo del trust stesso.
Si rende quindi necessario distinguere accuratamente quelli che sono i frutti che maturano negli anni, rispetto al fondo. Molto spesso, ma non necessariamente, i frutti coincidono con i redditi ed il fondo coincide con il patrimonio disposto dal disponente. Vedremo di approfondire in un ulteriore intervento quando ciò non accade.
In secondo luogo, la distinzione è finalizzata anche a curare in modo corretto gli adempimenti fiscali. Sotto il profilo della fiscalità diretta, infatti, il trust può essere trasparente od opaco. Se il trust è trasparente i redditi dovranno essere appositamente evidenziati in modo da evitare che la loro attribuzione ai beneficiari comporti una ulteriore tassazione sia sotto il profilo della fiscalità diretta che indiretta. Gli stessi sono stati già infatti assoggettati di tassazione per trasparenza in capo agli stessi.
A bene vedere, ad analoghe conclusioni si giunge anche nel caso di trust opaco. In questo caso, la tassazione del trust non commerciale esclude un'ulteriore tassazione dei beneficiari su detti redditi.
In entrambi i casi si tratta di somme che, una volta attribuite ai beneficiari, non comportato ulteriore prelievo in capo ad essi, nemmeno ai fini dell'imposta di successione-donazione.
Nel caso in cui venga attribuito ai beneficiari il fondo del trust, si pone il problema della debenza dell'imposta di successione e donazione.
In questo caso la valutazione dipende dal regime impositivo cui il trust è stato soggetto, magari a seguito della opzione per la tassazione anticipata che l'articolo 4-bis del DLgs. 346/1990 prevede quale eventualità.
Qualora sia intervenuta la tassazione anticipata, l'attribuzione di somme/patrimonio sarà fiscalmente irrilevante. Diversamente, se non si opta per la tassazione anticipata e questa interviene nella fase finale, le somme devono essere evidenziate per garantire che il beneficiario possa auto liquidare l'imposta indiretta dovuta.
Dalla lettera dell'articolo 4-bis emerge che le attribuzioni potrebbero essere tassate sia in presenza di donazioni non formalizzate, sia in presenza di donazioni indirette, ma anche in un terzo caso di attribuzioni non formalizzate che non costituiscono donazioni indirette.
La tenuta della contabilità, pertanto, dovrà tener conto anche delle indicazioni che l'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fornirà.
La lettera della norma, infatti, è compatibile con una tassazione anticipata solo di alcune disposizioni in trust e non di tutte. Ove ciò accadesse, si renderà quindi necessario distinguere tra le attribuzioni che hanno scontato in una fase iniziale l'imposta di successione e donazione da quelle che l'imposta non l'hanno scontata e che quindi risulteranno “schiave” del tributo fino all'attribuzione ai beneficiari.
La contabilità dovrà inoltre palesare se le spese del trust quali l'Imu, compenso del trustee, eccetera hanno eroso le attribuzioni patrimoniali assoggettate a tassazione già in fase iniziale o quelle da sottoporre a tassazione nella fase finale. Peraltro, sul punto potrebbero emergere anche delle previsioni nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Ad ogni buon conto, si deve escludere la necessità di una contabilità in partita doppia e la redazione di un bilancio di esercizio che potrebbe essere, oltre che non richiesto, anche fuorviante. In altre parole, sarà richiesta al trustee quella flessibilità necessaria per curare l'adempimento in modo adeguato.