In materia di detrazioni per risparmio energetico il richiamo alla normativa delle ristrutturazioni edilizie – fatto dall’articolo 1, comma 348, della L. 296/2006 – ha sempre indotto l’Amministrazione finanziaria a considerare l’omesso o il tardivo invio della comunicazione all’ENEA come causa preclusiva della relativa agevolazione fiscale. Si è, di fatto, equiparata la disciplina della detrazione per risparmio energetico con quella legata alle ristrutturazioni edilizie.
In realtà, invece, mentre in ambito delle detrazioni edilizie sia la norma “primaria” (articolo 1, terzo comma, della L 449/1997) che quella “attuativa” (articolo 4 del decreto ministeriale 41/1998) prevedono espressamente, nei casi contemplati dalla normativa stessa (inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la decadenza dall’agevolazione fiscale, ciò non si rinviene nel quadro normativo di riferimento delle detrazioni “energetiche”.
In ambito di risparmio energetico, infatti, l’omesso o il tardivo invio della comunicazione all’ENEA non viene espressamente indicato dalla norma “primaria” come causa ostativa dell’agevolazione fiscale; tuttavia, l’Amministrazione finanziaria è giunta a considerare la comunicazione come “essenziale” ai fini della spettanza dell’agevolazione, in conseguenza delle disposizioni attuative (DM 47/2007).
Di avviso contrario è invece la Cassazione, che con sentenza n. 7657/2024 ha stabilito che l’ipotesi di decadenza “deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica dalla normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto”. In funzione di ciò, i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, (…), non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione”. La Cassazione ritiene quindi che la comunicazione all’ENEA abbia finalità essenzialmente statistica, quindi di semplice monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.
A consolidamento di tale orientamento, è intervenuta l’ordinanza n. 12422 del 10 maggio 2025, con cui la Corte torna, per l’appunto, sul tema dell’omesso invio della comunicazione all’ENEA. In tale recente pronunciamento, la Cassazione, confermando la linea di pensiero espressa nella precedente sentenza n. 7657/2024, enuncia tuttavia l’ulteriore principio di diritto secondo cui la detrazione in argomento compete solo in presenza dei requisiti delle lettere a) e b) di cui al comma 348 della legge 296/2006 (cioè la rispondenza dell'intervento a requisiti di risparmio energetico, asseverata da un tecnico abilitato, e l’acquisizione, da parte del contribuente, della relativa certificazione energetica dell’immobile). A questo specifico riguardo, la Cassazione precisa che, prima dell’introduzione della previsione di cui al comma 2-quinquies dell’articolo 14 del D.L. 63/2013, la comunicazione all'ENEA aveva una finalità statistica, non essendo prevista una valutazione o controllo specifico.
Va ricordato che il citato comma 2-quinquies attribuisce all’ENEA il compito di effettuare controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica (APE) rilasciate dai tecnici abilitati. In caso di attestazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio.
Questo potrebbe far pensare che la Cassazione attribuisca, dopo l’introduzione del comma 2-quinquies, un ruolo diverso alla comunicazione all’ENEA, conferendole indirettamente un valore decadenziale. Tuttavia – a parere di chi scrive – ciò non significa che l’invio della comunicazione sia diventato un requisito essenziale per accedere all’agevolazione. Questo, da un lato, perché la norma primaria continua a non prevederlo; dall’altro, perché i controlli sulle APE (quando obbligatori) avvengono attraverso specifici strumenti informatici, come il software “DOCET”, sviluppato da ENEA e dal CNR.