La circolare n. 5/E sul Codice della crisi: dalla bozza al testo definitivo, le ombre che si diradano (e quelle che restano)
di Lorenzo Romano
Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate licenzia, in versione definitiva, la Parte I del suo commento organico al Codice della crisi, dedicata ai nuovi istituti: composizione negoziata, concordato semplificato, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, PRO e transazione di gruppo. Il documento (221 pagine per la sola prima di quattro parti destinate ad aggiornamenti progressivi) recepisce gli esiti della consultazione pubblica chiusasi il 20 maggio. Avevamo commentato la bozza (La circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi: un’interlocuzione attesa, tra luci e zone d’ombra), parlando di “interlocuzione attesa, tra luci e zone d’ombra”. Il testo finale consente ora un primo bilancio.
Le linee portanti della bozza escono confermate.
Ricevuta notizia della nomina dell’esperto, gli Uffici devono procedere “con la massima tempestività” alla ricognizione del debito tributario complessivo, anche quando la comunicazione non contenga un formale invito alle trattative. Resta parimenti ferma la lettura restrittiva delle misure protettive ex articolo 18: la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese inibisce le azioni esecutive e cautelari, ma non sospende l’ordinaria attività di determinazione del debito erariale, né impedisce l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle (in linea con alcune pronunce di vari tribunali). La sospensione delle rateizzazioni in corso rimane invece ottenibile in via cautelare ex articolo 19 CCII, secondo il precedente del Tribunale di Catania.
Il capitolo più atteso è quello sull’accordo transattivo nella composizione negoziata, introdotto dal Correttivo-ter. Qui la circolare compie scelte apprezzabili. Anzitutto conferma la falcidiabilità dell’IVA anche in sede stragiudiziale, richiamando la logica Degano Trasporti (Corte UE causa C 546/14) e la recente giurisprudenza di merito: la falcidia è compatibile con il diritto unionale purché l’attestazione dimostri la migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale.
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