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Fisco

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi: un'interlocuzione attesa, tra luci e zone d'ombra

di Lorenzo Romano

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apr 17, 2026
∙ A pagamento

La pubblicazione in consultazione pubblica della prima parte della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) segna un passaggio atteso da operatori e professionisti. Il documento mira a fare chiarezza su istituti come la composizione negoziata della crisi (CNC), il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), definendo finalmente il posizionamento dell’Erario in queste procedure. La bozza colma — almeno in parte — questo vuoto. Vale però la pena leggerla non solo come un manuale applicativo, ma anche come specchio di alcune tensioni irrisolte del sistema.

Il cuore della prima parte della circolare è dedicato alla CNC. L’Agenzia chiarisce che, una volta ricevuta notizia della nomina dell’esperto, gli Uffici devono procedere a una ricognizione tempestiva del debito tributario. Tuttavia, emerge una tensione di fondo: mentre la CNC è concepita come un percorso riservato, fluido e basato sulla fiducia, l’Agenzia opera per necessità istituzionale secondo la logica del procedimento amministrativo. Il documento chiarisce che in questa fase non è possibile assumere impegni per stralcio o dilazione, fino alla presentazione di un’istanza formale di accordo transattivo valutata dall’Ufficio.

Questa sfasatura rischia di far arrivare il creditore pubblico in ritardo rispetto ai tempi del tavolo negoziale. Per superare l’impasse, una soluzione efficace potrebbe essere l’integrazione tra la piattaforma telematica delle Camere di commercio e i sistemi dell’Agenzia, permettendo una ricognizione automatizzata del debito sin dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto.

Un punto critico riguarda le misure protettive ex articolo 18 CCII. Se, da un lato, la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese blocca le azioni esecutive e cautelari, dall’altro non sospende l’ordinaria attività degli Uffici nella determinazione del debito, né impedisce l’iscrizione a ruolo o la notifica delle cartelle. La sospensione delle rateizzazioni in corso rientra invece tra le misure cautelari coperte dalla protezione.

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