La Cassazione tiene il punto sul favor rei, ma l’equilibrio di bilancio non è di sua “competenza”
di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano
Con l’ordinanza n. 13087 del 7 maggio scorso, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla deroga al principio del favor rei introdotta dall’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024, confermando l’orientamento già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 1274 del 2025. La vicenda origina da una contestazione sull’indetraibilità dell’IVA relativa a fatture per lavori di noleggio e posa di ponteggi, ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR campana aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo dimostrata l’inesistenza soggettiva delle operazioni e insufficiente la prova della buona fede della contribuente. Nel ricorso per cassazione, in via subordinata, la società aveva chiesto l’applicazione delle sanzioni ridotte introdotte dal Dlgs n. 87/2024 in attuazione del principio del favor rei nonché, in ulteriore subordine, la riduzione delle sanzioni per sproporzione rispetto alla gravità del comportamento contestato, evidenziando l’assenza di dolo e il fatto che l’IVA era stata integralmente versata al fornitore senza conseguimento di alcun vantaggio economico.
La Corte ha però rigettato entrambi i motivi relativi alle sanzioni.
Quanto alla proporzionalità, pur riconoscendo il principio, ha ritenuto che il contribuente non abbia dedotto circostanze concrete tali da giustificare una riduzione, limitandosi a lamentare la ragguardevole entità complessiva delle sanzioni. Quanto al favor rei, richiamando la propria precedente pronuncia n. 17112/2025, è stato affermato che la deroga è legittima perché «si inserisce in una complessiva riforma del sistema sanzionatorio tributario che comporta un ripensamento del rapporto tra fisco e contribuente e incide su equilibri di bilancio costituzionalmente rilevanti». Si tratta della formula già coniata nella sentenza n. 1274/2025, che l’ordinanza in esame ripropone in forma più “concisa”.
Tali conclusioni, però, non convincono affatto.
Un primo motivo di perplessità deriva dalla consistenza effettiva della riforma. Sebbene la Corte (anche nell’ordinanza in esame) attribuisca al Dlgs n. 87/2024 la portata di un ripensamento organico dei rapporti tra fisco e contribuente, una valutazione “spassionata” e più attenta delle novità avrebbe restituito invece un quadro assai più modesto.



