La Cassazione e il dilemma della scrittura del ricorso: tra il dovere di sintesi e il diritto alla giustizia
di Lorenzo Romano
Più volte abbiamo scritto di temi analoghi, ma il panorama della giurisprudenza di legittimità italiana si arricchisce di due nuovi provvedimenti destinati a far discutere avvocati e magistrati, toccando ancora una volta un nervo scoperto della recente riforma Cartabia: il delicato equilibrio tra la chiarezza espositiva degli atti e il diritto alla tutela giurisdizionale. Le ordinanze n. 1785/2026 e n. 2551/2026, pur originando da vicende di merito profondamente diverse, convergono su un punto nodale: quanto può pesare una “cattiva” tecnica di scrittura sull’esito di un ricorso?
La prima ordinanza, la n. 1785/2026, si inserisce nella complessa e ultraventennale vicenda di Punta Perotti (Bari). Al centro del contendere, la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi per la perdita del possesso di un suolo, confiscato a seguito di una lottizzazione abusiva e poi restituito solo dopo anni di battaglie legali, anche innanzi alla Corte EDU.
L’aspetto che qui interessa è tuttavia di natura squisitamente processuale. Nel respingere le eccezioni di inammissibilità del Comune di Bari, la Suprema Corte si sofferma su un principio di civiltà giuridica che merita di essere scolpito. I giudici ammettono apertamente che la tecnica di scrittura del ricorrente non rappresentava affatto un “modello di chiarezza e sinteticità”. Tuttavia, la Corte lancia un monito contro quello che definisce un approccio iniquo all’interpretazione degli atti.
Citando il giurista Celso (“incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere”), la Cassazione ribadisce il principio di universalità dell’interpretazione: è inammissibile valutare un atto estrapolandone brevi frammenti senza considerare l’intero contesto. La Corte chiarisce che una pronuncia di inammissibilità per genericità o oscurità è l’ultima ratio, possibile solo quando, dopo aver esperito ogni regola ermeneutica, il senso della censura rimanga comunque ambiguo. Se la Corte dovesse dichiarare inammissibili tutti i ricorsi “prolissi o sgrammaticati”, conclude ironicamente l’ordinanza, resterebbe ben presto inoperosa. Qui, dunque, la sostanza del diritto prevale su una forma non impeccabile.



