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Economia

La 231 non si ferma al profitto: il Terzo Settore davanti alla colpa di organizzazione

di Pierdante Colapietra

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giu 24, 2026
∙ A pagamento

Nel Terzo Settore sopravvive un equivoco rassicurante: dove non si distribuiscono utili, non ci sarebbe un vero vantaggio da reato e, quindi, neppure un autentico problema “231”. Ma la responsabilità dell’ente non dipende dall’esistenza di soci da remunerare. La domanda non è dove finisca il profitto, bensì se l’organizzazione abbia tratto dalla condotta un beneficio, anche sotto forma di costi evitati, tempi abbreviati, risorse conservate o controlli aggirati.

È questo il passaggio che rende significativa, anche oltre il caso concreto, la sentenza della Cassazione penale 15 maggio 2025, n. 18410. La vicenda riguardava un grave infortunio causato dal cedimento di una passerella priva di adeguata manutenzione. La Corte ha individuato il vantaggio dell’ente nel risparmio di spesa derivante dall’omissione degli interventi necessari, pur in assenza di una sua precisa quantificazione. Il punto più interessante, però, è che quel vantaggio non viene letto isolatamente: si lega alla mancanza di un programma di manutenzione e di effettive procedure di controllo, cioè a una carenza organizzativa più profonda.

Trasferito nel mondo non profit, il principio rompe subito l’equazione tra vantaggio e lucro. Un’associazione può non distribuire un euro e, tuttavia, ottenere un beneficio dall’illecito: risparmiare sulle misure di sicurezza, rendicontare con disinvoltura un finanziamento, impiegare impropriamente i volontari, evitare verifiche sui flussi finanziari o conservare una convenzione pubblica che rischierebbe altrimenti di perdere. Il vantaggio resta dell’ente anche quando viene reinvestito nelle sue attività istituzionali.

Del resto, il Dlgs n. 231/2001 non riguarda soltanto le società commerciali. L’articolo 1 comprende gli enti dotati di personalità giuridica e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma privata possono quindi rientrare nel perimetro della disciplina, senza che l’assenza dello scopo di lucro funzioni come una zona di immunità.

È qui che la 231 incontra una delle fragilità tipiche del Terzo Settore. Molti enti operano con strutture snelle, budget limitati, volontari chiamati a svolgere funzioni essenziali e decisioni concentrate in poche persone. Questa leggerezza organizzativa può essere una risorsa, ma diventa un rischio quando la fiducia personale sostituisce il controllo, la disponibilità prende il posto della competenza e la bontà della finalità viene usata per abbassare la soglia delle verifiche.

La missione solidaristica, infatti, non rende automaticamente buona l’organizzazione. Un ente può perseguire finalità meritevoli e, nello stesso tempo, gestire male contributi, rimborsi, raccolte fondi, sicurezza o rapporti con la Pubblica Amministrazione. La colpa di organizzazione si colloca proprio qui: non si rimprovera all’ente di avere un fine sbagliato, ma di non avere costruito presidi adeguati a evitare che quel fine fosse perseguito attraverso condotte illecite.

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