Il processo tributario, di cui al Dlgs. n. 546/1992, non è un processo difficile. Tutto sommato è un processo che ha un unico rito, ben scadenzato e lineare, per cui non si può proprio dire che ci siano molte trappole. Non di meno, quando meno te lo aspetti, anche il processo tributario può nascondere delle insidie, che possono apparire controintuitive. Per cui è sempre opportuno approcciarvisi con la giusta modestia.
Una prima insidia, in effetti potrebbe apparire difficilmente comprensibile. Se non si impugna un avviso di mora ex articolo 50 Dpr 602/1973, lamentando l’omessa o viziata notifica della cartella di pagamento, non si potrà poi impugnare un successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, contestando detta omessa notifica. La regola dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 è tranciante: ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri e, se ciò non è fatto tempestivamente, detti vizi si sanano e non possono più essere lamentati. La Cassazione lo ha ricordato anche di recente (Cass. del 11 marzo 2025, n. 6436). Purtroppo, non ha senso replicare che in tal caso manca il titolo esecutivo, giacché mai notificato, perché tale vizio doveva essere lamentato alla prima occasione utile, altrimenti lo stesso si sana. La medesima conclusione si impone per la prescrizione che sia maturata precedentemente alla notifica dell’avviso di mora: se non viene lamentata nell’impugnazione dell’avviso, non potrà più essere sollevata.
Una seconda insidia si ha in materia di rimborso. Nel caso in cui, a seguito di un’istanza di rimborso, detto rimborso venga concesso solo parzialmente, va ricordato che dalla concessione del rimborso parziale decorrono i termini per impugnare il diniego implicito, ma espresso, al rimborso delle somme restanti. Se non si impugna il diniego parziale nei sessanta giorni, questo si definisce e non potrà più essere richiesto.
Ancora. Nel caso in cui il giudice abbia sollevato questione di conformità al diritto UE innanzi alla Corte di giustizia, occorre ricordare che il giudizio, sospeso, va riassunto nei tre mesi dalla sentenza. È vero che nel processo tributario il termine per la riassunzione del processo sospeso è di 6 mesi (articolo 43 Dlgs 546/1992), ma ciò, sembra di poter sostenere, vale solo per i casi di cui all’articolo 39, tra i quali non è compreso il rinvio alla Corte di Giustizia. Per detta ragione, si deve ritenere qui applicabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, l’articolo 297 c.p.c., che prevede come regola generale un termine di tre mesi.
Un altro tema che crea spesso difficoltà attiene alla differenza tra appello e devoluzione.
Preliminarmente, va ricordato che si può appellare solamente se si è soccombenti in senso sostanziale: per l’eventuale soccombenza virtuale, ossia relativa ad una questione preliminare che tuttavia non ha compromesso l’esito vittorioso, non si può presentare appello, se non in forma incidentale. Ciò premesso, va al contempo ricordato che si deve appellare ogni pronuncia negativa, non basta semplicemente devolvere la questione al giudice di appello. In altri termini, se sulla questione il giudice si è pronunciato a sfavore, occorre appellare. La differenza è dirimente, in quanto mentre nella devoluzione basta riprendere la questione, nell’appello occorre censurare la decisione del giudice. Inoltre, nell’appello (principale o incidentale) va pagato il contributo unificato.
Un’ultima notazione va fatta sul giudizio di rinvio. Se la Cassazione cassa con rinvio, l’onere di riassumere è sempre solo in capo al contribuente, posto che, se non si riassume per tempo (ossia nei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza), diviene definitivo l’atto originariamente impugnato. Ciò anche se si è avuta ragione nei gradi di merito. Per effetto della Cassazione, infatti, sono state travolte tutte le sentenze precedenti. Per detta ragione solo il contribuente è interessato alla riassunzione.
Piccoli accorgimenti, e piccole attenzioni, per districarsi nel processo tributario. Che resta un processo semplice, ma che in ogni caso rimane un processo con regole ben precise che vanno osservate.