Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

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Diritto

Koyaanisfisco

di Nereo Seppia

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Blast
mag 27, 2026
∙ A pagamento

Anno 2076. O forse 2126. Nel diritto tributario del futuro le date hanno perso importanza, come i calendari nei reparti di terapia intensiva. Conta solo la scadenza. E la scadenza è sempre oggi.

Le città respirano per codici tributo. Non esistono più quartieri, ma comparti fiscali omogenei. Le vecchie piazze sono diventate hub di compliance predittiva, immense cattedrali di vetro nero dove contribuenti senza volto scorrono sotto scanner biometrici che leggono pupille, battiti, esitazioni. Non per identificare il reddito prodotto. Sarebbe antiquato. Ora si tassa il reddito potenziale.

L’algoritmo centrale, chiamato EquiTax, calcola ciò che avresti potuto guadagnare se solo fossi stato più efficiente, più competitivo, più conforme. Non importa cosa hai fatto. Conta ciò che non hai realizzato per colpa della tua insufficiente performance economica. L’inerzia produttiva è evasione esistenziale.

E così un insegnante viene tassato come se avesse brevettato tre corsi digitali, un poeta come se avesse monetizzato il proprio dolore in streaming, un anziano pensionato riceve un avviso bonario per non aver valorizzato adeguatamente il proprio patrimonio mnemonico attraverso licenza commerciale dei ricordi.

Le dichiarazioni non si presentano più. Si subiscono.

Ogni cittadino nasce con un cassetto fiscale incorporato nel codice genetico. Il neonato, al primo vagito, genera una posizione tributaria. Il pianto è considerato manifestazione di capacità contributiva potenziale. Il codice fiscale è tatuato nel DNA e dialoga in tempo reale con l’Anagrafe Universale dei Consumi.

L’articolo 53 della Costituzione è ancora formalmente vigente, ma è stato riscritto da una nota interpretativa automatizzata: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, anche presunta, prospettica, algoritmica o spiritualmente latente”.

Il contraddittorio endoprocedimentale sopravvive come reliquia museale. Ogni tanto, nelle scuole di archeologia giuridica, qualche studente osserva antichi manoscritti che parlano di difesa preventiva, di termine a comparire e di nullità. Sorride come si sorride davanti agli strumenti chirurgici medievali.

Le contestazioni non vengono più notificate. Si manifestano, con un lieve oscuramento del conto energetico domestico, con un ritardo nella concessione dell’ossigeno premium o con una riduzione temporanea del punteggio di mobilità urbana. Il contribuente comprende così di essere sotto accertamento.

I professionisti esistono ancora, ma come officianti residuali. I commercialisti, ridotti a sacerdoti di un culto estinto, siedono in studi polverosi recitando formule dimenticate: “Articolo 10-bis… abuso del diritto…”, parole vuote, come preghiere in una lingua ormai morta.

I più anziani raccontano di quando esistevano differenze tra credito inesistente e non spettante. I giovani ridono. Nel nuovo ordine ogni credito è inesistente fino a prova contraria (e in questo caso non c’è poi molto di diverso rispetto al passato), e la prova contraria è processualmente inammissibile per difetto di coerenza predittiva.

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