In ambito IVA il principio di neutralità fiscale impone che ogni soggetto passivo debba essere completamente sgravato, in linea di massima, dall’onere finale dell’imposta, nella misura in cui l’attività economica sia diretta alla realizzazione di operazioni imponibili.
Conseguentemente, secondo tale principio, l’imposta sul valore aggiunto deve incidere nel minore modo possibile sulle scelte delle imprese.
In ambito nazionale, l’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, tra gli altri, tutela proprio questo principio, stabilendo, in sostanza, che il Fisco non può incassare un’IVA che il fornitore non ha mai materialmente riscosso e non riscuoterà più, per cui quest’ultimo ha il diritto di rettificare in diminuzione l’imposta che ha in precedenza addebitato alla propria controparte.
Tale principio vale, naturalmente, anche in caso di recupero dell’IVA sui clienti insolventi.
Al riguardo, negli ultimi anni vi sono state, nel nostro Paese, importanti modifiche normative, introdotte dal DL Sostegni-bis (DL n. 73/2021), le quali hanno reso la normativa nazionale conforme a quanto richiesto dai principi e dalla giurisprudenza dell’Unione Europea.
L’articolo 26, comma 3-bis, del DPR n. 633/1972, in particolare, dispone ora che la nota di variazione può essere emessa già all’apertura della procedura concorsuale, senza attendere la chiusura del passivo, sebbene, tuttavia, per le procedure esecutive individuali continui, invece, ad essere ancora necessario, a tal fine, attendere che la procedura sia rimasta infruttuosa.



