La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5051 della Terza Sezione Penale (depositata il 9 febbraio 2026), ha messo un punto fermo su una questione cruciale per il diritto penale tributario: il confine tra la semplice irregolarità fiscale e il delitto di dichiarazione fraudolenta. Il caso, che ha visto protagonista una società e il suo amministratore, si è concluso con l’annullamento senza rinvio di un imponente sequestro preventivo.
La vicenda trae origine da una complessa indagine su presunte frodi IVA nel settore del commercio di prodotti elettronici (smartphone, tablet, pc e console). Il Tribunale, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, aveva ordinato il sequestro dei beni della società e dell’indagato, ipotizzando il reato di cui all’articolo del Dlgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti).
Secondo l’accusa, la società avrebbe acquistato beni hi-tech da oltre cento fornitori “a rischio fiscale“ (spesso inadempienti verso l’Erario), applicando il regime IVA ordinario con diritto di rivalsa, anziché il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), previsto dall’articolo 17 del Dpr n. 633 del 1973 per tale tipologia di beni. Questo meccanismo avrebbe permesso alla società di maturare un indebito credito IVA, consentendo al contempo ai fornitori di incassare l’imposta senza poi versarla allo Stato.
La difesa della società ha contestato fermamente la tesi del Tribunale, parlando di una “commistione impropria“ tra diverse ipotesi di falsità. Il punto centrale del ricorso risiedeva nella natura delle operazioni: le fatture non erano né materialmente, né giuridicamente inesistenti.
I beni erano stati effettivamente ceduti, i prezzi erano reali e l’IVA era stata regolarmente esposta e versata secondo il regime ordinario. La difesa ha inoltre sottolineato la solidità patrimoniale della società e del socio/amministratore (con un fatturato di oltre 94 milioni di euro e ingenti investimenti immobiliari e agricoli), escludendo qualsiasi pericolo di dispersione dei beni che potesse giustificare un sequestro preventivo.
Il cuore della sentenza della Cassazione risiede nella definizione di “operazioni inesistenti” ai fini penali. Gli ermellini hanno chiarito che l’applicazione di un regime fiscale improprio (IVA ordinaria invece del reverse charge) non è sufficiente a qualificare un’operazione come giuridicamente inesistente, qualora non vi sia divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale.
Secondo i giudici di legittimità, affinché si possa parlare di “operazione inesistente“ ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del Dlgs. 74/2000, deve esserci una discrepanza qualitativa o quantitativa. Nel caso in esame, invece: i beni indicati in fattura erano quelli effettivamente compravenduti, i prezzi e le quantità corrispondevano al vero, l’imposta sul valore aggiunto era stata esposta correttamente nel suo ammontare, sebbene seguendo un regime (quello della rivalsa) ritenuto errato dall’accusa.
La Corte ha ribadito che la sola violazione del regime del reverse charge non può integrare l’inesistenza giuridica delle operazioni. L’operazione non può essere considerata “fittizia sul piano economico“ se la cessione dei beni e il pagamento del corrispettivo sono effettivamente avvenuti.
La sentenza della Cassazione ha dunque annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Vicenza, ordinando la restituzione di quanto sequestrato agli aventi diritto.
Questa decisione rappresenta un importante scudo per le imprese che operano in settori complessi dal punto di vista fiscale. La Cassazione chiarisce che il “regime fiscale indebito“ non determina, di per sé, l’inesistenza delle operazioni, né in senso oggettivo, né in senso giuridico. In altre parole, un errore nella scelta del meccanismo di assolvimento dell’imposta può certamente dar luogo a sanzioni amministrative o a contestazioni tributarie, ma non può essere automaticamente trasfigurato in un reato di frode fiscale, specialmente quando la transazione commerciale è solida, reale e documentata in ogni sua parte.
La Corte ha infine evidenziato che la mera incongruenza del prezzo (acquisti “sottocosto“) o la natura dei fornitori non sono elementi sufficienti per provare l’inesistenza di un’operazione, potendo tali fattori rilevare semmai sul piano della deducibilità dei costi o della responsabilità solidale, ma non sulla rilevanza penale della condotta ai fini della dichiarazione fraudolenta.
Con questo pronunciamento, la Suprema Corte riafferma il principio di tassatività e determinatezza della norma penale, impedendo che l’interpretazione estensiva del concetto di “inesistenza“ diventi uno strumento per colpire condotte che, pur irregolari, mancano della necessaria componente di fittizietà richiesta dalla legge.


