IVA e Dlgs 81/2025: le nuove coordinate introdotte dal decreto correttivo
di Roberto Bianchi e Luca Procopio
Il decreto legislativo 81 del 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, rappresenta un nuovo tassello della riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023, e interviene in maniera puntuale su alcuni aspetti strategici del sistema dell’IVA. Le novità riguardano l’operatività dei contribuenti in regime forfetario, la fatturazione elettronica nel settore sanitario e la soglia penale per l’IVA all’importazione, con effetti significativi sulla prassi contabile e sulle scelte operative degli operatori economici.
Forfetari e reverse charge: la cadenza diventa trimestrale
Uno dei principali interventi riguarda i soggetti in regime forfetario che pongono in essere operazioni soggette a reverse charge. L’articolo 6 del decreto introduce, nel comma 58 della legge 190/2014, una nuova lettera e-bis), in base alla quale l’IVA dovuta per le operazioni in reverse charge, incluse quelle con controparti estere o comunitarie, va versata entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare in cui l’operazione è effettuata. In tal modo, i forfetari si allineano, per i versamenti, ai soggetti trimestrali “per opzione”, superando l’obbligo di liquidazione mensile.
L’adempimento, che decorre dalle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2025, lascia inalterati gli obblighi documentali (autofattura o integrazione della fattura ricevuta), così come la non detraibilità dell’imposta. Rimane inoltre l’obbligo di iscrizione al VIES per gli acquisti intra-UE superiori alla soglia dei 10.000 euro, e l’esonero dalla presentazione delle Lipe, anche se si effettuano operazioni in reverse charge, come ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 32/2023.
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