Irretrattabili e definitivi gli accertamenti con adesione (e le conciliazioni giudiziarie)
di Emilio De Santis
Il dogma dell’irretrattabilità degli atti definitori e della conciliazione giudiziaria torna a manifestarsi con la recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste. Con la sentenza n. 217/2025, i giudici triestini hanno infatti riaffermato la stabilità del vincolo negoziale tra Fisco e contribuente, anche a fronte di sopravvenienze nel procedimento penale che sembravano, a un primo sguardo, scardinare l’impianto accusatorio originario. La vicenda, che ha visto protagonista un noto club calcistico, trae origine da una complessa attività ispettiva culminata in contestazioni milionarie per costi ritenuti fittizi, riconducibili a operazioni commerciali sospettate di inesistenza.
Il contribuente, optando per una pragmatica strategia di compliance, aveva sottoscritto tra il 2017 e il 2021 diversi atti di accertamento con adesione, provvedendo al versamento integrale di imposte, sanzioni ridotte e interessi. Tuttavia, il successivo decreto di archiviazione emesso dalla Procura competente, motivato dall’insussistenza degli elementi necessari a esercitare l’azione penale per i reati fiscali contestati, ha indotto la società a richiedere il rimborso di quanto versato sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 14, comma 4-bis, della L. 537/1993. La tesi difensiva si fondava sulla convinzione che l’esito penale favorevole facesse venir meno il presupposto stesso della contestazione di indeducibilità dei costi.
Al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria è seguito il ricorso alla Corte triestina, la quale ha però respinto l’istanza con una motivazione che separa nettamente i destini del patto fiscale dalle sorti del giudizio penale. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito come la definizione degli atti avesse già sortito effetti favorevoli nelle sedi penali, influenzando positivamente le posizioni processuali dei vertici dell’ente. Nel merito, i giudici hanno chiarito che, ai fini del citato articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993 (deduzione dei costi da reato), il diritto al rimborso postula inderogabilmente una sentenza di assoluzione passata in giudicato o formule di proscioglimento pieno (ex articolo 530 C.p.p.), requisito che il mero decreto di archiviazione non è idoneo a soddisfare.



