L’iperammortamento 2026, come abbiamo già riportato in alcuni interventi su queste pagine, è finalmente uscito dalla fase degli annunci ed è entrato in quella delle regole. Ma chi sta seguendo operativamente la misura sa bene che esiste una differenza tra una norma pubblicata e una disciplina realmente consolidata. Oggi imprese, consulenti, fornitori e revisori si trovano davanti a diversi aspetti che appaiono ancora suscettibili di chiarimenti, interpretazioni o possibili correzioni.
Il primo riguarda il tema del Made in Europe. Per mesi si è discusso dell’obbligo di acquistare beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. L’articolo 7 del DL 38/2026 ha eliminato tale vincolo con effetto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Una modifica importante che amplia notevolmente il perimetro dei beni agevolabili. Tuttavia il tema non sembra completamente archiviato per il comparto fotovoltaico. Proprio qui continuano infatti ad assumere rilevanza le specifiche caratteristiche dei moduli e la loro iscrizione negli appositi registri previsti dalla disciplina tecnica. Il risultato è che, pur venendo meno il vincolo generale di provenienza geografica, il settore fotovoltaico continua a presentare peculiarità che meritano particolare attenzione.



