Il decreto-legge n. 38 di venerdì scorso accoglie, in materia di “iper-ammortamento”, l’atteso intervento correttivo già formalmente preannunciato dal MEF con comunicato del 12 marzo.
Come si ricorderà, la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 427, della legge n. 199/2025) ha reintrodotto una maggiorazione del costo fiscale degli investimenti in beni strumentali nuovi - effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 - con aliquote progressive (180 per cento, 100 per cento e 50 per cento) variabili in funzione dell’entità degli investimenti stessi.
La norma, tuttavia, subordinava l’agevolazione a un requisito che, fin da subito, ha sollevato rilevanti perplessità: la produzione del bene “agevolato” in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Si trattava di un vincolo tutt’altro che neutrale. Sul piano operativo, imponeva alle imprese verifiche documentali complesse sull’origine dei beni, con inevitabili incertezze applicative. Sul piano economico, rischiava di comprimere la platea dei fornitori, incidendo sui costi degli investimenti e, in ultima analisi, sull’efficacia stessa della misura.
L’articolo 7 del decreto-legge n. 38/2026, con applicazione retroattiva agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, provvede quindi ad eliminare integralmente il riferimento all’area territoriale di produzione del bene oggetto dell’investimento agevolato.
Il requisito dell’origine geografica si poneva, infatti, in tensione sia con le logiche del mercato unico sia con la finalità stessa dell’agevolazione, che dovrebbe incentivare gli investimenti produttivi, non condizionarli a vincoli di filiera difficilmente gestibili dalle imprese.



