Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Fisco

Interrogatori fiscali in azienda: il falso nome del contraddittorio

di Vincenzo Fusco

Avatar di Blast
Blast
lug 01, 2026
∙ A pagamento

Nell’analisi di un fenomeno giuridico si è soliti affermare che occorre andare oltre il nomen iuris, in modo coglierne nella sostanza il reale impatto nella realtà fenomenica.

Chiamare però le cose con il loro vero nome, a volte, aiuta a definirne la corretta connotazione giuridica e, da essa, le conseguenze che ne derivano.

È quanto accade, ad esempio, nelle verifiche fiscali in loco presso la sede del contribuente, tipicamente in azienda, quando i verificatori formulano domande a dipendenti, dirigenti, amministratori o altri soggetti ivi presenti.

Questo fenomeno, con autorevole quanto rassicurante lessico, viene definito contraddittorio.

E qui nasce l’equivoco semantico.

Nel linguaggio comune, “contraddittorio” indica la discussione pubblica tra due persone che sostengono opinioni contrastanti.

Nel mondo giuridico, il lemma evoca immediatamente il principio di matrice processuale, in forza del quale chi sia titolare di un interesse giuridicamente qualificato rispetto alla decisione deve poter partecipare al procedimento in condizioni effettive di difesa; esso presuppone, perciò, conoscenza dell’oggetto dell’interlocuzione, assistenza tecnica, parità delle posizioni e consapevolezza delle conseguenze che le dichiarazioni possono produrre.

Ma allora, quando il personale aziendale viene sentito a sorpresa, nel corso di un accesso, senza previa indicazione del tema delle domande, senza difesa tecnica e con verbalizzazione affidata agli stessi soggetti che conducono l’attività ispettiva, siamo lontanissimi da quello che dovrebbe essere un contraddittorio.

Chiamato con il suo vero nome, questo fenomeno disvela tutte le sue criticità: si tratta di interrogatorio amministrativo, nel corso di una verifica autoritativa, che con ogni probabilità confluirà come elemento probatorio nell’atto impoesattivo e, non di rado, anche in ambito penal-tributario.

Chiamare “contraddittorio” un interrogatorio consente di edulcorare semanticamente un’attività facendola apparire come fisiologica collaborazione del contribuente, anziché come raccolta di materiale potenzialmente accusatorio. Il problema delle garanzie viene così depotenziato.

L’esperienza spagnola offre un precedente di particolare interesse. Il Tribunal Supremo (l’equivalente della nostra Cassazione), con sentenza n. 1173/2024 del 2 luglio 2024, si è pronunciato sugli interrogatori svolti dall’Amministrazione tributaria nei confronti di dirigenti e dipendenti di una società durante un accesso domiciliare giudizialmente autorizzato. L’autorizzazione riguardava l’esame di libri, registri, documentazione contabile, archivi fisici e supporti informatici. Nel corso dell’accesso, tuttavia, i funzionari avevano proceduto anche all’escussione individuale del personale aziendale.

La Corte spagnola ha affermato che l’Amministrazione tributaria non può interrogare senza preavviso dirigenti e dipendenti, in assenza di un fondamento normativo adeguato e di una procedura specifica, predeterminata e garantita; con la conseguenza che una tale attività è nulla per lesione del diritto di difesa.

Avatar di User

Continua a leggere questo Post gratuitamente, offerto da Blast.

Oppure acquista un abbonamento a pagamento.
© 2026 Maggioli · Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Crea il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura