Interamente deducibile il rimborso chilometrico corrisposto all’associato dello studio
di Giacomo Monti
Il rimborso chilometrico, corrisposto da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa associazione, risulta interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir.
È quanto emerge dal principio di diritto espresso dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025.
Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’integrale deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti da un’associazione professionale ai propri associati e giustificati da apposite note spese, comprovanti lo svolgimento di specifici incarichi professionali. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, detti rimborsi chilometrici erano da considerarsi parzialmente deducibili, nel limite pro-tempore vigente del 40 per cento (ora ridotto al 20 per cento), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir.
L’associazione professionale, risultata soccombente dei primi due gradi di giudizio, ha fatto ricorso per Cassazione, ritenendo applicabile l’articolo 164 del Tuir solo con riferimento alle spese relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’associazione e non anche con riguardo a veicoli appartenenti a soggetti terzi.
Il pronunciamento in questione assume particolare rilevanza, in quanto definisce il perimetro applicativo dell’articolo 164 del Tuir. In passato, infatti, sia i giudici di merito, che i giudici di legittimità, hanno ritenuto che, in caso di rimborsi chilometrici corrisposti agli associati professionali, la norma fiscale di riferimento fosse rappresentata dall’articolo 164 del Tuir.
Sul punto, si segnalano C.T. Prov. Treviso n. 10/8/15 del 12 gennaio 2015 e C.T. Prov. Reggio Emilia n. 137/2/20 del 26 maggio 2020 con le quali è stato ritenuto che i rimborsi spese in questione risultino deducibili parzialmente – in base, appunto, alla lettera b) del primo comma dell’articolo 164 del Tuir. Nello stesso senso, sostanzialmente, la Cassazione, con sentenza n. 776/2022 e ordinanza n. 2831/2022, laddove è stato precisato che la piena deducibilità del costo si ha (solamente) nell’ipotesi dell’avvenuta dimostrazione, da parte del contribuente, dell’utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale all’attività – ai sensi di quanto previsto dal punto 1), lettera a), del primo comma dell’articolo 164 del Tuir.
Con l’ordinanza n. 4226/2025, invece, i giudici di legittimità prendono una posizione diversa, in quanto stabiliscono che tutte le componenti negative richiamate dall’articolo 164 del Tuir sono riconducibili all’utilizzo di veicoli propri, intestati all’impresa o all’esercente l’arte o la professione. Secondo la pronuncia, la disposizione normativa dell’articolo 164 Tuir non costituisce l’unica forma di deduzione delle spese di trasporto; nell’affermare ciò, i giudici di legittimità richiamano, ad esempio, la previsione normativa contenuta nel terzo comma dell’articolo 95 del Tuir, legata ai casi in cui il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga autorizzato all’utilizzo del veicolo di sua proprietà. In tali casi, appunto, nel rispetto dei parametri di potenza del veicolo previsti dalla norma, il rimborso chilometrico erogato dal datore di lavoro è interamente deducibile. Allo stesso modo, dunque, secondo la Cassazione, nel caso di associazioni professionali, le spese per rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati, sono soggette al criterio di deducibilità generale, previsto dall’articolo 54 del Tuir, e non quindi alle disposizioni dell’articolo 164 dello stesso Tuir.
Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione enuncia, quindi, il principio di diritto secondo il quale «ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale».
Quanto riportato dai giudici di legittimità va senz’altro condiviso, anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, avvenute per effetto del Dlgs 192/2024.