Secondo la sentenza UE nella causa C-276/24 del 10 luglio scorso, riguardante una questione relativa al diritto vigente nella Repubblica ceca, non è incompatibile con la disciplina IVA unionale la regola per cui al soggetto passivo può essere negata la detrazione dell’imposta, se è dimostrata la sua partecipazione a un’operazione fraudolenta/evasiva (anche nella forma “blanda” della conoscibilità dell’evasione) e può essere altresì richiesto, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma, di pagare il tributo non versato dal cedente o prestatore.
Con pochi passaggi, i giudici mettono in fuori gioco le considerazioni della parte secondo cui, così operando, il soggetto passivo si vedrebbe gravato più volte dell’onere tributario. La prima volta, quando l’IVA è stata versata al fornitore. La seconda volta, quando gli viene negata la detrazione. E, infine, quando è tenuto a pagare il tributo non versato dal fornitore in forza della solidarietà tributaria prevista dall’ordinamento nazionale. Ma è tutto legittimo, ancorché possa non piacere.
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