Con l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha affermato che la mancanza o l’inadeguatezza dell’autorizzazione alle indagini bancarie determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti e l’invalidità dell’avviso di accertamento per la parte fondata su di essi. Si tratta di un mutamento di rotta atteso, e nient’affatto scontato, che avrà riflessi significativi sui giudizi pendenti.
Il caso riguarda accertamenti IRPEF, IRAP e IVA aventi ad oggetto movimentazioni bancarie di uno studio legale associato e dei suoi componenti, per l’anno d’imposta 2005. Sebbene non fossero state rinvenute in atti le autorizzazioni prescritte dall’articolo 32, comma 1, numero 7, del Dpr n. 600/1973 e dall’articolo 51, comma 2, numero 7, del Dpr n. 633/1972, come poi “confessato” dall’Agenzia in sede di controricorso, la CTR della Lombardia aveva confermato i recuperi, in linea con l’orientamento consolidato (Cass. nn. 9645/2024, 4853/2024, 3242/2021, 10576/2022) secondo cui l’autorizzazione è atto interno privo di rilevanza esterna, che non richiede motivazione e la cui mancanza è priva di conseguenze, salvo prova di un pregiudizio concreto di ordine costituzionale, di fatto assente nella materia di cui trattasi (come in quelle delle famose “liste” Pessina e Falciani, dei quali si è fatto ampio uso per riscontrare l’esistenza di attività estere non dichiarate).
La sentenza della Corte EDU dell’8 gennaio 2026, più volte commentata qui su Blast, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ha però sancito che il sistema italiano viola l’articolo 8 CEDU, nella parte in cui attribuisce alle autorità fiscali «un potere discrezionale illimitato» senza adeguato controllo giurisdizionale, neppure ex post.
Con la sentenza in commento la Cassazione applica quel parametro come norma interposta ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione (percorso già seguito da Cass. n. 13696/2026 sugli accessi domiciliari) e vi affianca gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Viene così affermato che l’autorizzazione «pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’articolo 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa».
La Corte esclude, finalmente, che la mancanza o l’assenza di motivazione costituisca una mera irregolarità procedurale, riconoscendo che tale vizio incide «direttamente sul titolo legittimante l’ingerenza nei dati bancari, ossia sull’atto che costituisce il presupposto stesso di legalità dell’acquisizione» e che, di conseguenza, i dati acquisiti in carenza di quel titolo sono «ab origine privi di copertura legale».
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