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Fisco

Indagini bancarie e Corte EDU: i limiti dell’invocabilità di Italgomme e Ferrieri nel giudizio di legittimità

di Lorenzo Romano

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mar 20, 2026
∙ A pagamento

La recente ordinanza della Sezione Tributaria della Cassazione n. 5971/2026 offre uno spaccato raro quanto prezioso: una pronuncia che affronta, sia pure in chiave di inammissibilità, due delle sentenze più dirompenti rese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti dell’Italia in materia di accertamento tributario.

Si tratta, da un lato, di Italgomme Pneumatici e altri c. Italia (Corte EDU, 6 febbraio 2025, ric. n. 36617/18 e altri 12) e, dall’altro, di Ferrieri e Bonassisa c. Italia (deliberata l’11 dicembre 2025 e depositata l’8 gennaio 2026). Entrambe censurano la normativa italiana sugli accessi e sulle indagini bancarie per contrasto con l’articolo 8 della Convenzione EDU, che tutela il rispetto della vita privata e del domicilio. Il tentativo della contribuente di utilizzare queste pronunce a proprio vantaggio si infrange, tuttavia, contro una serie di ostacoli che l’ordinanza della Cassazione illustra con puntualità, disegnando indirettamente la mappa dei presupposti necessari per la loro efficace invocabilità.

Italgomme ha accertato che le autorità fiscali italiane godono di un’illimitata discrezionalità nel disporre accessi, ispezioni e verifiche, senza essere tenute a predeterminare gli elementi acquisibili e senza soggiacere a un effettivo controllo giurisdizionale preventivo. Tale assetto è stato ritenuto incompatibile con l’articolo 8 CEDU, che impone non già l’interdizione degli accessi, ma la loro sottoposizione a garanzie procedurali adeguate. A tale pronuncia si affianca Ferrieri e Bonassisa, che ha esteso il medesimo ragionamento alla disciplina dell’accesso ai conti correnti bancari, confermando la sistematica illegittimità convenzionale di un potere investigativo privo di argini normativi certi. Sul piano interno, la Cassazione aveva già recepito i principi di Italgomme con l’ordinanza n. 11910 del 6 maggio 2025, così aprendo la strada a un potenziale utilizzo diffuso di quel precedente sovranazionale nel contenzioso tributario.

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