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Fisco

In sede di accertamento con adesione vanno riconosciuti i costi forfettari, a seguito della ricostruzione di maggiori ricavi

di Gianfranco Antico

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dic 10, 2025
∙ A pagamento

L’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, e articolo 54, comma 2, del Dpr 633/1972, consente agli organi di controllo e di accertamento di non considerare – in tutto o in parte – le risultanze delle scritture contabili, potendo utilizzare dati ed elementi acquisiti altrimenti. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Occorre anche considerare che, in punto di diritto, l’articolo 109, comma 4, del Testo unico 917/1986, pone precise barriere al riconoscimento di costi a fronte di maggiori ricavi, così che in caso di accertamento analitico o analitico-induttivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili (cfr. Cass. 28994/2022).

In questo contesto si inserisce la sentenza della Corte Costituzionale, n. 10/2023, dove l’organo di garanzia ha ritenuto – nel ristretto ambito delle indagini finanziarie - che a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, l’imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati». Quindi, il recinto in cui si è mossa la Corte costituzionale è il seguente: prelievo non giustificato, acquisto merce, vendita. Pertanto, in discussione è il riconoscimento dei costi, a fronte della presunzione secondo cui i prelievi sarebbero stati utilizzati per sostenere costi occulti, i quali a loro volta hanno generato ricavi non contabilizzati. Peraltro, la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 32/E/2006 aveva già precisato che qualora, a fronte di un prelevamento, il contribuente indichi come beneficiario un fornitore, di cui non ha provveduto a rilevare nei registri contabili le relative operazioni di acquisto, ma di cui fornisce successivamente in via extracontabile, documentazione probante, “l’ufficio procedente dovrà invece riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ricostruzione analitico-induttiva del reddito ai sensi della citata lettera d)”, dell’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973. Ciò perché l’Ufficio potrà rivalersi sul beneficiario, per accertare il ricavo emesso.

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