Il valore “pubblico” del Terzo Settore e la non applicazione (il non versamento) dell’addizionale sugli emolumenti variabili dei manager del settore finanziario
di Annalisa Cazzato
Scorrendo tra le novità della legge 199 del 2025 – legge di Bilancio 2026 – la precipitosa corsa al reperimento delle risorse finanziarie, sottesa alle numerose disposizioni dettate da evidenti esigenze di cassa (come la previsione di nuovi contributi straordinari o gli incrementi temporanei di aliquote o i differimenti e le diluizioni di varie deduzioni dal reddito o dall’IRAP), si arresta al comma 137 dove – in palese controtendenza rispetto a molte delle previsioni che precedono – il legislatore ha introdotto un’anomala (nel senso di non consueta) causa di non applicazione (rectius, di non versamento) della nota addizionale del 10 per cento prevista per gli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus o stock option, destinati a dirigenti o collaboratori del settore finanziario (articolo 33 DL 78 del 2010).
Si tratta, come noto, dell’addizionale introdotta, in esecuzione delle decisioni del G20, da ormai molti anni, atta a colpire coloro che “in ragione del tasso di professionalità, dell’autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria” (così Corte Costituzionale, Sentenza 201 del 2014), ossia quei dirigenti o manager del settore finanziario che hanno la possibilità di incidere, con i loro poteri e le loro decisioni, sulla stabilità dei mercati finanziari e che, ovviamente, percepiscano emolumenti variabili secondo quanto previsto dalla norma.


