A volte il diritto tributario comincia da una parola. Canone, contributo, tariffa, entrata patrimoniale. Parole diverse, spesso più leggere della parola “tributo”, quasi meno impegnative. Ma il nome non basta a cambiare la sostanza. Se un prelievo è imposto dalla legge, il problema non è – a volte - come viene chiamato. Il problema è come funziona.
È questo il punto della sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione 1° maggio 2026, n. 12225, sul Canone unico patrimoniale previsto dall’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019. La questione era, in apparenza, processuale: chi deve giudicare le controversie sul CUP? Il giudice tributario, il giudice ordinario, oppure l’uno o l’altro a seconda del contenuto concreto della pretesa? La risposta della Cassazione è netta: il Canone unico patrimoniale ha, in ogni caso, natura tributaria.
La decisione è interessante perché smonta un equivoco che nasce già dall’etichetta. Il CUP si chiama “canone” ed è definito “patrimoniale”, come se fosse qualcosa di diverso dal tributo, più vicino alla gestione del patrimonio pubblico o al pagamento per l’uso di uno spazio. In parte, l’immagine è comprensibile: il prelievo riguarda, tra l’altro, l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Ma questa cornice non basta a trasformarlo in un vero corrispettivo.



