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Fisco

Il “tormentone” dell’Adempimento Collaborativo al centro anche del T.U. Accertamento

di Annalisa Cazzato

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Blast
mag 05, 2026
∙ A pagamento

Un po’ come per quei tormentoni estivi che le radio continuano a proporti fino al punto (quasi) da farti venire la nausea, solo perché particolarmente orecchiabili e graditi, continua a risuonare, nelle corde di questa politica fiscale, la musica della cooperative compliance anche in contesti nei quali non ti saresti mai aspettato di sentirla.

Non ho una chiara evidenza numerica della ricorrenza della locuzione (o di corrispondenti espressioni) nelle fonti ufficiali, ma è alquanto difficile negare che le linee di indirizzo della attuale politica fiscale sono tutte inequivocamente tese a inneggiare alla compliance come alla panacea di tutti i mali: (i) si tratta, infatti, di una modalità “gentile” di recupero del gettito, in linea con le riforme auspicate in seno al PNRR che chiedono alle amministrazioni fiscali di implementare misure collaborative anche ai fini della riduzione del tax gap, (ii) consente alle strutture poste a presidio delle casse dello Stato di indossare i panni “socialmente più graditi” dell’interlocutore e del consulente in luogo di quelli (più invisi) del controllore, (iii) recupera terreno anche in termini di affidabilità e “reputazione” delle amministrazioni fiscali e (iv) rende sempre più vicino, anche a livello internazionale, quel posto d’onore tra i Paesi che prediligono le misure di dialogo a quelle repressive (circostanza che indubbiamente non lascia indifferenti i mercati).

Alla compliance, infatti, sono stati e continueranno ad essere ancora dedicati fiumi di parole, dalle norme della legge delega e dei suoi numerosi decreti delegati alla più recente iconica e solenne proclamazione che ne ha fatto il Ministro nell’Atto di indirizzo per gli obiettivi di politica fiscale 2026–2028, senza poi voler tralasciare le numerose iniziative itineranti di promozione del regime, che si sono avvalse della autorevole testimonianza dei massimi esponenti della politica e dell’amministrazione delle finanze, nonché le varie dichiarazioni rese pubblicamente sul futuro del regime.

Certo, repetita iuvant, dicevano i latini; ma non può non tornare in mente un altro famoso brocardo latino: est modus in rebus.

Il flash giunge spontaneo sfogliando distrattamente (rectius, noiosamente) le corpose pagine di cui si compone il nuovo Testo Unico “Adempimenti e accertamento” che rappresenta l’ennesimo tassello della attuazione della delega e conferma l’indefessa volontà del legislatore di portare a compimento l’opera. Come più volte messo in evidenza anche su queste pagine - pur oscillando tra la sensazione di chi nel Testo unico approvato lo scorso 22 aprile ritrova un “riordino formale senza sistematizzazione” (Baseggio S. - Marini B.) e chi, invece, si sforza di individuare una vision (come nella lettura offerta da Cramarossa M. che intravede, sullo sfondo dei 368 articoli, la progressiva trasformazione del fisco italiano in una “grande infrastruttura conoscitiva”) - il certosino (e meritevole) lavoro compiuto dai tecnici non aveva certamente l’obiettivo di innovare (circostanza da cui discende una certa sensazione di aridità nella lettura del testo), ma solo quello di “riorganizzare” l’esistente.

Facendo slalom, nello scheletro del nuovo TU, tra la vetustà di alcuni istituti (l’“anagrafe tributaria”, le “scritture contabili”, le “dichiarazioni”, il “controllo automatizzato e formale”) rivitalizzati dalla comparsa - in una prospettiva sistematica - delle (non proprio recentissime) innovazioni collegate agli “strumenti digitali”, e saltando dalla catalogazione degli obblighi dei contribuenti, tendenzialmente raccolti nella Parte I, a quella dei poteri/facoltà delle amministrazioni, riepilogati nella Parte II, passando dal “generale” dei primi articoli al “particolare” di quelli finali (dedicati a Imposte sui redditi, Iva, Imposta di registro e tributi indiretti, Imposte erariali minori), non stupisce tanto di incontrare qualche classificazione “anomala” (non si capisce perché, ad esempio, gli adempimenti sono regolati nel Titolo I, mentre le Comunicazioni e le Dichiarazioni, che sempre adempimenti sono, trovano disciplina, rispettivamente, nei Titoli II e III), o di imbattersi nell’interruzione - nella sequenza degli articoli - dello schema logico seguito fino ad un certo punto (non si capisce perché, ad esempio, l’Accertamento con adesione, che è un istituto di respiro generale, non è collocato in seguito agli istituti generali, ma chiude la sequenza delle varie norme, essendo collocato subito dopo le Parti dedicate alle singole imposte).

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