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Economia

Il testamento di Giorgio Armani tra successione nel patrimonio e successione nell'impresa

di Daniele Muritano

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set 19, 2025
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Giorgio Armani, morto il 4 settembre 2025, aveva disposto delle sue sostanze con due testamenti segreti aperti e pubblicati il 12 settembre 2025.

Il primo dei due testamenti (molto complicato, a dire il vero) rivela una pianificazione minuziosa della sorte delle azioni della Giorgio Armani S.p.A., suddivise in sei categorie (da "A"a "F") a seguito di una modifica dello statuto deliberata il 23 settembre 2023, entrata in vigore al verificarsi dell'evento indicato nella delibera dell'assemblea straordinaria del 28 giugno 2016, ossia la morte di Giorgio Armani.

Nello specifico, Giorgio Armani nomina eredi la Fondazione Giorgio Armani e cinque persone fisiche e distribuisce le azioni (che appartenevano per il 99,9 per cento a lui stesso e per lo 0,1 per cento alla stessa Fondazione) per il 9,9 per cento in piena proprietà e per il 90 per cento in nuda proprietà alla Fondazione, mentre alle persone fisiche è attribuito l'usufrutto delle azioni, suddiviso per categorie di azioni e percentuali prestabilite.

Dalla lettura dello statuto emerge che ciascuna azione A dà diritto di esprimere 1,33 voti, ciascuna azione B e D dà diritto di esprimere un voto, le azioni C e E sono prive di diritto di voto e le azioni F danno diritto a esprimere 3 voti.

Questa diversa attribuzione del diritto di voto separa il potere decisionale dai diritti patrimoniali. Il titolare delle azioni A, pur avendo il 30 per cento del capitale, avrà il 40 per cento dei diritti di voto mentre la Fondazione, titolare di azioni F, pari al 10 per cento, avrà il 30 per cento dei diritti di voto.

Nel complesso, questa "ingegneria testamentaria" realizza la separazione tra successione nel patrimonio e successione nell'impresa (profili che spesso vengono confusi): le ricchezze vengono ripartite tra gli eredi mentre il controllo strategico della società rimane concentrato nelle mani dei soggetti ritenuti più idonei a garantirne la continuità.

Altra interessante disposizione è quella che prevede un legato a favore degli usufruttuari e a carico della Fondazione in misura pari ai proventi netti ricavati dalla cessione iniziale di una partecipazione pari al 15 per cento del capitale della società e alla successiva cessione o collocamento sul mercato di un ulteriore 30 per cento del capitale. Questo secondo legato è definito "Liquidation Preference" (perché non sia stata usata l'espressione italiana liquidazione preferenziale o privilegiata rimane - come sempre - un mistero).

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