Il Test di Commercialità per gli Enti del Terzo Settore - Analisi operativa del regime fiscale dal 1° gennaio 2026
di Pamela Rinci
Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore prevista per il 1° gennaio 2026, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea finalmente intervenuta con la comfort letter dell’8 marzo 2025, il sistema fiscale degli Enti del Terzo Settore subisce una trasformazione radicale.
Si abbandona definitivamente l’impianto normativo precedente, costituito dal TUIR e dalla Legge 398/91, per approdare a un regime che sposta l’attenzione dalla mera qualifica soggettiva dell’ente alla valutazione oggettiva e analitica delle modalità operative con cui l’attività viene concretamente esercitata.
Al centro di questa rivoluzione copernicana si colloca l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017, che introduce il cosiddetto “Test di Commercialità“: uno strumento matematico-contabile determinante per stabilire se un ETS debba essere considerato fiscalmente come ente non commerciale, beneficiando del regime agevolato e della decommercializzazione dei corrispettivi, oppure come ente commerciale, con conseguente assoggettamento all’IRES secondo le regole ordinarie.
Il cambio di paradigma non è meramente tecnico: rappresenta il riconoscimento legislativo del fatto che la meritevolezza fiscale di un ente non profit non può più fondarsi esclusivamente sulla sua natura giuridica o sulla formulazione statutaria, ma deve radicarsi nelle concrete modalità di gestione economica. Un’associazione culturale che genera sistematicamente margini rilevanti dalla propria attività, pur perseguendo finalità ideali, opera di fatto in regime di concorrenza con gli operatori commerciali e, come tale, deve essere trattata fiscalmente.
L’ambito oggettivo: la dicotomia tra attività di interesse generale e attività diverse
Prima di addentrarsi nella meccanica del test di commercialità, è imprescindibile comprendere l’architettura del sistema delle attività delineata dal Codice del Terzo Settore, che distingue due macro-categorie ontologicamente differenti per natura, funzione e trattamento fiscale.
Le attività di interesse generale (articolo 5 CTS)
Queste attività costituiscono il cuore pulsante della mission sociale dell’ente.
L’articolo 5 del CTS ne fornisce un’elencazione tassativa che spazia dalla sanità all’istruzione, dalla cultura allo sport dilettantistico, dalla tutela ambientale all’inclusione sociale. Il denominatore comune è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.
Sul piano fiscale, le attività di interesse generale godono di una posizione privilegiata: sono le uniche che possono beneficiare della decommercializzazione prevista dall’articolo 79.



