Il tempo come limite del potere: la Cassazione costringe il Garante a decidere
di Giorgia Dumitrascu
Un potere punitivo che non conosce scadenza è asimmetrico.
Se la sanzione resta sospesa nel tempo, non è più reazione a un illecito è una presenza permanente, un’ombra che si allunga sui destinatari e trasforma l’incertezza in metodo.
È su questo terreno che è intervenuta la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 dicembre 2025 (R.G. 759/2025). Per chiarire se e quando il potere sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali si consuma.
Il caso nasce dalla vicenda RAI- Report, nel quale il provvedimento sanzionatorio era stato adottato quasi due anni dopo l’avvio della fase sanzionatoria. Ma il punctum dolens non è la durata dell’istruttoria. Il punto è se una volta accertata la violazione, l’autorità possa mantenere nel tempo una potestà punitiva indefinita incompatibile con la certezza giuridica e con il diritto di difesa.
Il potere che non scade: quando la sanzione diventa attesa
La vicenda prendeva avvio dal reclamo presentato il 25 novembre 2020 da Armando Siri, esponente politico coinvolto nei servizi giornalistici trasmessi da Presa Diretta e Report. Dopo la fase istruttoria, il Garante Privacy, con comunicazione del 10 agosto 2021, notificava alla RAI l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 166, comma 5, del Codice privacy, indicando le presunte violazioni. Si apriva così la fase sanzionatoria in senso stretto.
Il provvedimento conclusivo veniva però adottato soltanto il 6 luglio 2023.
Il termine di 120 giorni previsto dal punto 2 dell’Allegato B al Regolamento n. 2/2019, decorrente dalla contestazione formale, sarebbe maturato nel dicembre 2021. Quindi, la sanzione interveniva oltre un anno e mezzo dopo la scadenza.
I Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che la controversia non concerneva la durata dell’attività investigativa, per la quale non è previsto un termine perentorio specifico, bensì il momento successivo alla contestazione. Una volta notificata la violazione, il potere muta qualità, non più esplorativo, ma espressione della potestà sanzionatoria.
In tale scarto temporale si concentra il problema. Se, dopo la contestazione, l’autorità può intervenire senza limiti di tempo, la sanzione è una disponibilità permanente del potere.
La Cassazione, pur correggendo la motivazione del Tribunale ai sensi dell’articolo 384, comma 4, C.p.c., confermava l’esito, il termine era decorso e con esso si era consumata la potestà sanzionatoria.
Due tempi, due poteri: quando l’orologio inizia a vincolare il Garante
L’articolo 166 del Codice privacy (D.lgs. n. 196/2003) disegna una linea di demarcazione, da un lato la fase investigativa, in cui il Garante acquisisce elementi e valuta le risultanze; dall’altro la fase sanzionatoria in senso stretto, che prende forma con la contestazione formale delle violazioni. Finché l’Autorità indaga, c’è l’acquisizione di elementi, richieste di osservazioni, valutazione delle risultanze. Nella fase preistruttoria il potere è ancora esplorativo e non c’è un termine perentorio.



