Il sospetto non basta: la Cassazione ricorda che la malattia non si licenzia per intuizione
di Claudio Garau
La recente ordinanza della Cassazione n. 8738/2026 si colloca nel solco delle decisioni in materia di licenziamento disciplinare, ma - a ben vedere - intercetta questioni che vanno oltre il caso concreto. Offre lo spunto per riflettere sull’equilibrio tra potere disciplinare datoriale, tutela della salute del lavoratore e regole di accertamento della prova nel processo del lavoro. La Corte richiama l’attenzione sul fatto che, nel giudizio, non è sufficiente una ricostruzione intuitiva o fondata su percezioni immediate, ma è necessario che l’accertamento si basi su elementi oggettivi, valutati secondo coerenza logica e gravità indiziaria quando la prova non sia diretta.
La vicenda trae origine da un lavoratore che aveva espresso dissenso rispetto alle nuove mansioni e, successivamente, si era assentato per una patologia ansioso-depressiva. Durante la malattia erano emerse attività compatibili con una normale vita quotidiana e relazionale. Da ciò l’azienda aveva ipotizzato una simulazione del problema di salute, ritenendo integrata una violazione disciplinare.
Il diritto del lavoro, però, non può arrestarsi a letture immediate o a inferenze non adeguatamente verificate. Anche nei casi in cui la prova si fondi su elementi indiziari, è necessario che questi siano valutati nell’insieme - secondo criteri di gravità, precisione e concordanza - e che il ragionamento del giudice sia rigorosamente motivato, distinguendo tra sospetto, plausibilità e accertamento.
Come è noto, l’articolo 5 della legge 604/1966 stabilisce in modo inequivocabile che l’onere della prova della giusta causa, o del giustificato motivo di licenziamento, grava sul datore. Non si tratta - beninteso - di una regola formale o burocratica, ma di una precisa scelta di politica legislativa diretta a riequilibrare una relazione contrattuale caratterizzata da una fisiologica “asimmetria di potere”. Ebbene, la Suprema Corte (come già varie volte in passato, cfr. Cass. 3395/1991, Cass. 9590/2001, Cass. 13188/2003) ha colto l’occasione per ricordare un principio spesso dimenticato: il lavoratore non deve dimostrare la sua innocenza. È il datore che deve dimostrare la fondatezza dell’addebito a suo carico. Ed è una differenza in cui si gioca l’intera partita processuale.
L’ordinanza dei giudici di piazza Cavour affronta un tema chiave nel contenzioso lavoristico: l’utilizzo delle presunzioni semplici (o hominis), disciplinate dall’articolo 2729 c.c. La regola consente al giudice di ricorrere a inferenze logiche per risalire a fatti non direttamente provati, a partire da elementi noti e ritualmente acquisiti al processo. È consolidato in giurisprudenza il principio per cui il datore può dimostrare l’illecito disciplinare anche con elementi indiziari. Le presunzioni semplici, infatti, possono assumere piena valenza probatoria e risultare decisive per accertare la giusta causa di licenziamento. Ma non ogni sospetto può essere elevato a presunzione giuridicamente rilevante.
Perché gli indizi possano assolvere tale funzione, è necessario che siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 25889/2025). Si tratta di requisiti che non possono essere richiamati in modo meramente formale o “rituale”, ma devono emergere in concreto dal percorso argomentativo seguito dal giudice, il quale è chiamato a verificare la coerenza logica dell’inferenza e la tenuta complessiva del quadro indiziario.
Nell’ordinanza 8738/2026 la Suprema Corte ribadisce che il procedimento inferenziale deve fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi raccolti e non su una lettura frammentata degli stessi. Ed è proprio qui che la decisione d’appello viene censurata. Per ribadire la correttezza del licenziamento, i giudici del reclamo avevano dato rilevanza decisiva a circostanze come la mancata visita specialistica, il mancato acquisto dei farmaci prescritti e l’ostilità manifestata alle nuove mansioni. Elementi sì valutabili, ma non sufficienti a dimostrare la simulazione di malattia.
A parere di chi scrive, il passaggio è meritevole di attenzione perché sembra voler contrastare una deriva culturale che, talvolta, attraversa il contenzioso lavoristico e l’ambiente aziendale: la “facile” idea per cui una sequenza di coincidenze possa automaticamente trasformarsi in prova. Nel diritto, tuttavia, non sempre il probabile coincide con il vero. E un certificato medico non è carta straccia.
Anzi, il cuore della pronuncia è rappresentato dal valore attribuito alla certificazione sanitaria. Sul punto, la Corte afferma che il documento attestante una patologia costituisce un elemento probatorio di particolare forza e non può essere superato da valutazioni intuitive o “impressionistiche”. Non è infatti un mero atto amministrativo, ma incorpora un giudizio tecnico espresso da un professionista abilitato, gravato da responsabilità civili, disciplinari e penali.



