Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5421 del 1° marzo 2025) il promissario acquirente di un immobile che ha detratto l’IVA sulle somme pagate in acconto è tenuto a riversare all’erario l’importo della detrazione operata nel caso in cui la compravendita non abbia luogo a causa del fallimento del promittente venditore, non rilevando che le fatture emesse non siano state da quest’ultimo rettificate.
Se è legittimo il timore di dover restituire il quantum detratto, senza alcuna certezza di poterlo recuperare dal promittente venditore insolvente, non pare corretto sostenere che i giudici abbiano errato per non avere tenuto conto che, con l’emissione della fattura d’acconto (a seguito del o indipendentemente dall’incasso), si sarebbe verificato il “fatto generatore” dell’operazione. Ancorché le argomentazioni adottate nella pronuncia per risolvere la questione possano sollecitare qualche critica (i richiami alle precedenti pronunce n. 26894 del 2019 e n. 1609 del 2023 non paiono in effetti molto pertinenti), resta il fatto che la decisione appare coerente con le norme comunitarie, nonostante la possibile lesione del principio di neutralità dell’imposta.
Alla base di tutto v’è la “confusione” (potenzialmente risolvibile dal decreto delegato attuativo della riforma IVA, prevista dalla legge delega n. 111/2023) che contraddistingue la norma nazionale dell’articolo 6 del Dpr n. 633/1972 sul momento di effettuazione delle operazioni. La disposizione, come noto, non enuncia il concetto di “fatto generatore” dell’imposta di cui all’articolo 62 della direttiva n. 2006/112, da individuarsi nel momento in cui l’operazione è eseguita/effettuata, in senso materiale (quasi “fisico” potrebbe dirsi). Tale nozione è indirettamente rilevabile solo per le cessioni di beni, per cui conta la consegna (se trattasi di beni mobili) o la stipulazione (se si tratta di immobili), ma non per le prestazioni di servizi, per le quali la norma collega l’effettuazione direttamente al pagamento. Ma v’è di più, soprattutto nell’ottica della questione qui in esame. Perseverando nell’“errore”, al comma 4 dell’articolo 6 del decreto IVA è infatti previsto che, in caso di pagamento anticipato o di emissione anticipata della fattura rispetto agli eventi di cui sopra, l’operazione si considera effettuata a tale data, confondendosi per l’appunto il “fatto generatore” dell’imposta con l’“esigibilità” che, sempre ai sensi dell’articolo 62 della direttiva, è il diritto dell’erario alla riscossione del tributo e che può essere anticipata al pagamento o all’emissione della fattura (ex articoli 65 e 66).
Un simile fraintendimento si riflette anche sulle regole che governano gli accadimenti successivi. Ritenendo (erroneamente) che l’operazione si consideri effettuata (nel senso del fatto generatore) al momento del pagamento o dell’anticipata emissione della fattura, è infatti consequenziale ritenere che l’eventuale successiva mancata realizzazione della cessione o della prestazione non debba avere alcun effetto sulle posizioni di debito (in capo al cedente/prestatore) e di credito (per il cessionario/committente), le quali sarebbero destinate a rimanere intatte, a meno che l’emittente della fattura non decida di operare la variazione in diminuzione, esercitando la facoltà di cui all’articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633/1972.



