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Fisco

Il sindacato sulla iscrizione della partecipazione ai fini PEX: il canto del cigno dell’articolo 37-bis o un nuovo meandro dell’abuso del diritto?

di Annalisa Cazzato

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Blast
lug 31, 2026
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Non può essere sbrigativamente liquidata come una delle battute finali del “vecchio” sindacato antielusivo previsto dall’articolo 37-bis del d.P.R. 600 del 1973 la conclusione recentemente raggiunta dalla Corte di cassazione in occasione della sentenza n. 11695 del 29 aprile 2026 a proposito del requisito di iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini e nell’ambito del regime p. ex.

Nel caso oggetto della pronuncia, la Società ricorrente si era vista contestare, ai sensi del citato articolo 37-bis, l’elusività della iscrizione della partecipazione ceduta tra le immobilizzazioni invece che nell’attivo circolante, nonostante diversi elementi di fatto, secondo l’Ufficio, supportassero la chiara volontà del cedente di destinare, fin dal principio, detta partecipazione alla vendita.

La vicenda si presenta, in punto di fatto, alquanto articolata, anche nel tempo; la partecipazione ceduta originariamente era detenuta da una società (che aveva concluso un primo preliminare di vendita con un promissario acquirente, ma era stata, dapprima, trasferita per effetto di una scissione del dante causa e, successivamente, ceduta dalla beneficiaria alla ricorrente. Quest’ultima, scioltosi il preliminare che contemplava l’originario obbligo di trasferimento della partecipazione, aveva stipulato prima un preliminare di vendita, e, a distanza di pochi giorni, il contratto definitivo di cessione della partecipazione a beneficio di altro soggetto. In relazione alla cessione la ricorrente aveva applicato - seppur in sede di dichiarazione integrativa - il regime p.ex.

L’Ufficio aveva contestato l’insussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 87 del TUIR e, in particolare per quello che interessa in questa sede, quello previsto alla lettera b) del comma 1 della norma che esige l’iscrizione della partecipazione, nel primo bilancio chiuso, tra le immobilizzazioni finanziarie, evidenziando che detta iscrizione, pur formalmente realizzata, era il prodotto di una manovra elusiva. Ad avviso dell’ufficio, l’esistenza di un originario preliminare di vendita, ancorché in essere tra soggetti distinti, e soprattutto una serie di elementi fattuali emersi in sede di controllo (solo alcuni dei quali richiamati nella sentenza della Cassazione) dimostravano chiaramente che la partecipazione fosse, nelle intenzioni della società, destinata fin dall’inizio alla vendita, ragion per cui sarebbe stato corretto iscriverla nell’attivo circolante.

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