Il ritorno dell’iperammortamento: innovazione 4.0 su binari del 1988
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Nella ciclicità che contraddistingue il legislatore fiscale italiano, la Legge di Bilancio 2026 segna un ritorno alle origini, o forse una restaurazione. Con i commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della L. 199/2025 si riaprono le porte all’iperammortamento, archiviando, almeno per il futuro prossimo, la stagione dei crediti d’imposta automatici. La misura, che prevede una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’architettura dell’agevolazione ricalca, con variazioni significative, schemi noti: maggiorazioni differenziate in base all’ammontare (180 per cento fino a 2,5 milioni, 100 per cento fino a 10 milioni, 50 per cento fino a 20 milioni) e un perimetro oggettivo definito dagli allegati IV e V, che aggiornano le liste dei beni 4.0. Tuttavia, dietro l’apparente continuità tecnica, si cela un cambio di paradigma sostanziale e una serie di insidie operative che rischiano di trasformare l’opportunità in un percorso a ostacoli.
Il primo dato politico, prima ancora che tecnico, è la selezione dei beneficiari. Abbandonando il credito d’imposta, fruibile anche in compensazione e slegato dal risultato d’esercizio, l’iperammortamento torna a premiare esclusivamente le imprese in utile. È una scelta che sposta l’asse dell’incentivo: non più un sostegno alla liquidità tout court, ma un premio alla redditività. Chi investe ma non produce utili imponibili nell’immediato dovrà attendere, riportando le perdite, per monetizzare il beneficio fiscale. Una rigidità che, in un contesto economico incerto, potrebbe raffreddare gli entusiasmi di chi si trova in fase di start-up o di ristrutturazione.



