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Fisco

Il riposo negato alla partita IVA del professionista

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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Blast
mar 12, 2026
∙ A pagamento

Nel diritto tributario italiano esistono soluzioni interpretative che, più che risolvere un problema, sembrano avere l’obiettivo di mantenerlo in vita. La risposta a interpello n. 75 del 2026 ne offre l’ennesima dimostrazione: quando un rapporto professionale riaffiora dopo anni, la via indicata dall’Amministrazione resta sempre la stessa: la riapertura della partita IVA del professionista, anche se l’attività è cessata da tempo.

Il caso che ha dato origine all’interpello riguarda un avvocato che, dopo avere cessato da tempo la propria attività professionale e trasferito la propria residenza all’estero, si trova a percepire nel 2025 il pagamento di un compenso relativo a prestazioni rese addirittura dieci anni prima. Una circostanza che, nella logica delle Entrate, sembra avere un effetto ben preciso: quello di riportare in vita, almeno per il tempo necessario a emettere una fattura, anche la partita IVA che si riteneva ormai definitivamente chiusa.

Secondo l’Agenzia, infatti, il pagamento conserva la natura di reddito di lavoro autonomo e deve essere assoggettato a tassazione nel momento dell’incasso, in applicazione del principio di cassa che governa tale categoria reddituale. Sul piano IVA, poi, il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo. Ne consegue che il professionista, al momento dell’incasso, dovrà emettere fattura nei confronti della società originaria committente – sebbene nel frattempo cancellata dal registro delle imprese – e, per farlo, dovrà necessariamente riaprire la partita IVA in Italia.

Nulla di nuovo, in realtà. L’Agenzia richiama espressamente un orientamento già espresso in precedenza, secondo cui la cessazione dell’attività professionale non può ritenersi perfezionata fino all’esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti e, in particolare, fino all’incasso dei crediti professionali ancora esigibili. In tale prospettiva, la chiusura della partita IVA prima della definizione di tutti i rapporti economici sarebbe, in sostanza, una chiusura “anticipata”.

Si tratta di una lettura ormai consolidata nella prassi dell’Amministrazione, che tuttavia solleva non poche perplessità quando la si cala nella realtà operativa. Nel caso in esame, il professionista non esercita più l’attività da oltre dieci anni, vive stabilmente negli Stati Uniti e percepisce il pagamento in forza di un credito ceduto anni prima. Non solo: la società originaria committente è stata cancellata dal registro delle imprese e, dunque, non esiste neppure un soggetto che possa dedurre fiscalmente il costo della prestazione. Il risultato è che si pretende la riapertura di una posizione IVA ormai “archeologica” al solo fine di emettere una fattura destinata ad un soggetto estinto, senza che vi sia alcun reale interesse fiscale in gioco.

Il punto non è tanto stabilire se l’operazione debba essere tassata, circostanza che nessuno mette in discussione, quanto interrogarsi sulla proporzionalità degli strumenti richiesti per realizzare tale tassazione. L’ordinamento tributario, del resto, dovrebbe perseguire l’effettiva riscossione del tributo con modalità ragionevoli e proporzionate. Qui, invece, si ha l’impressione che la forma prevalga sulla sostanza, imponendo un adempimento burocratico che appare largamente sproporzionato rispetto al beneficio che ne deriva per l’erario.

La risposta n. 75 si inserisce, peraltro, in un filone interpretativo ormai consolidato, nel quale la riapertura (o la permanenza) della partita IVA diventa una sorta di soluzione universale per gestire qualsiasi compenso professionale incassato tardivamente. Lo stesso approccio è stato adottato, ad esempio, anche nel caso dei compensi percepiti dopo il decesso del professionista, dove l’Amministrazione ha ritenuto necessario richiedere agli eredi la riattivazione della posizione IVA pur di consentire l’emissione della fattura (cfr. risposta a interpello n. 118/2025).

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